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Abolizione aliquota agevolata

ABOLIZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA PER I TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006  testualmente recita: “l’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La norma abrogata prevedeva un regime di favore che si sostanziava nell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1 per cento ai fini dell’imposta di registro e la misura fissa ai fini delle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro 5 anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico, come precisato successivamente dall’articolo 76 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002).
 
L’estensione alla generalità dei trasferimenti di immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati, ha fatto venir meno la ratio della norma agevolativa della legge 388 del 2000, inducendo pertanto il legislatore, con il citato comma 15 dell’articolo 36, ad abolire il regime di favore: come espressamente enunciato dal citato comma 15, la norma trova applicazione per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale cui assoggettare i trasferimenti oggetto della abrogata agevolazione, si fa presente che gli stessi sconteranno l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8%, e l’ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%.

 
La portata abrogativa della norma tuttavia non è assoluta, dato che l’agevolazione resta in vigore per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

 

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