Acconti IRES ed IRAP per l''anno 2006

L’articolo 36, comma 34, del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 dispone, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che nella determinazione dell’ammontare dell’acconto dovuto dai soggetti all’imposta sul reddito delle società (di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917), per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006), si assume quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni contenute nel medesimo decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda o unica rata dell’acconto.
Questa regola vale non solo per la determinazione dell’acconto ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ma anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La disposizione recata dal comma 34 in commento, che riguarda la determinazione dell’acconto con il metodo storico, ha ad oggetto l’acconto dovuto ai fini IRES e, pertanto, si applica ai contribuenti soggetti a tale imposta, con la conseguenza che restano fuori dal capo di applicazione della norma i contribuenti persone fisiche e le società di persone anche se esercenti attività di impresa.
L’obbligo di calcolare la prima rata di acconto sulla base delle disposizioni in vigore per il 2006 riguarda gli acconti per i quali non siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore della norma in esame. Ne consegue che, per l’acconto IRES, si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto, ossia il 4 luglio 2006, mentre per l’acconto IRAP si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, posto che la rideterminazione dello stesso è stata introdotta dalla legge di conversione. I contribuenti per i quali sono trascorsi i termini predetti devono dunque applicare le nuove disposizioni per il versamento della seconda o unica rata di acconto.
Tale soluzione interpretativa torna applicabile anche nell’ipotesi in cui i contribuenti, essendo scaduto il termine per il versamento, si siano avvalsi della facoltà di effettuarlo entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Per converso devono adeguarsi alle nuove disposizioni fin dal primo versamento in acconto i soggetti che versano la prima rata successivamente all’entrata in vigore dei disposti normativi in esame (a titolo esemplificativo: soggetti con esercizio a cavallo e i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e versano il saldo entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello stabilito per l’approvazione del bilancio).
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