
Ambito di intervento del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia”-TITOLO I PRINCIPI GENERALI-Art. 3.
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all''articolo 4, e'' prevista un''applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l''edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l''involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell''edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell''intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell''involucro edilizio all''infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall''applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell''ambito della disciplina della parte seconda e dell''articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
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