Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Ambito di intervento del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Ambito di intervento del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia”-TITOLO I PRINCIPI GENERALI-Art. 3.


1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all''articolo 4, e'' prevista un''applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) una applicazione integrale a tutto l''edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l''involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell''edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell''intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell''involucro edilizio all''infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 1;

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall''applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli immobili ricadenti nell''ambito della disciplina della parte seconda e dell''articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Glossario