Ammortamento dei beni immateriali

Il comma 45 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha apportato all’articolo 103, comma 1, TUIR le seguenti modifiche:
a) il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da un terzo al 50 per cento del costo;
b) il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi, in definitiva, viene equiparata a quella dell’avviamento.
Il comma 46 dell’articolo 37 stabilisce che le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare applicheranno le nuove aliquote di ammortamento a partire dall’esercizio 2006.
Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell’ammortamento deducibile si applica ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli registrati più di recente, ovvero “nei cinque anni precedenti”.
Per i brevetti registrati prima dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto continua, invece, ad applicarsi l’articolo 103, comma 1, del TUIR nella versione previgente alle modifiche in commento (deduzione in misura non superiore ad un terzo del costo).
Con riferimento ai marchi già registrati, per quantificare gli ammortamenti deducibili è sufficiente applicare il nuovo limite massimo di un diciottesimo (5,56 per cento) al costo originario, senza rideterminare le quote in modo da completare l’ammortamento in un arco temporale di diciotto esercizi a partire da quello di iscrizione del costo (analogamente a quanto già affermato dalla scrivente con riferimento alle recenti modifiche che hanno interessato la disciplina dell’ammortamento dell’avviamento).
Sulla base di corretti principi contabili il periodo di ammortamento dei marchi è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei beni cui essi si riferiscono; in assenza della possibilità di determinazione di tale periodo, l’ammortamento dovrà effettuarsi entro un limite massimo di venti anni.
Ne consegue che, rispetto alla quota di ammortamento iscritta in bilancio sulla base delle valutazioni civilistiche, dovrà essere effettuata una variazione in aumento qualora la durata dell’ammortamento contabile sia inferiore (ad esempio, 10 anni) a quella fiscale (18 anni). Diversamente, potrà essere effettuata una variazione in diminuzione – mediante l’attivazione del quadro EC - laddove la durata dell’ammortamento contabile sia superiore (ad esempio, 20 anni) a quella fiscale.