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Anagrafe tributaria

COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA L’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 interviene sulle disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In particolare, i citati commi 4 e 5 si ricollegano alle disposizioni concernenti gli adempimenti a carico delle banche e degli altri soggetti richiamati al citato articolo 7 del DPR n. 605, aggiungendo, al medesimo articolo 7, il seguente periodo: “…;l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.”
 
Per effettori tale intervento, le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria l’elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di quest’ultimi. Tali dati saranno acquisiti dall’Anagrafe tributaria in un’apposita sezione.
 
L’obbligo di comunicazione telematica, come puntualizzato nel successivo comma 5, dovrà riguardare i soggetti con i quali le banche e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione abbiano instaurato rapporti ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successivamente a tale data essi siano cessati; per converso l’obbligo non è configurabile in relazione a soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1° gennaio 2005.
 
Come disposto dallo stesso comma 5 dell’articolo 37, la decorrenza operativa della procedura di comunicazione all’anagrafe tributaria è subordinata alla emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca “…le specifiche tecniche, le modalità e i termini per la comunicazione delle informazioni (…) relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l’aggiornamento periodico delle medesime informazioni.”