ATTI E CONTRATTI STIPULATI O POSTI IN ESSERE NEL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO (ART. 40-BIS)
L’articolo 40-bis, norma di carattere transitorio, stabilisce che gli eventuali atti e contratti sia pubblici che privati, formati nello stesso giorno di entrata in vigore del decreto, ovvero il 4 luglio 2006, in base alle disposizioni precedentemente vigenti non costituiscono ipotesi di violazioni della disciplina recata dal decreto stesso.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni
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