Biocarburanti

Finanziaria 2007-Cap.VII-Art.26-Biocarburanti
1. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento.”
2. L’articolo 2-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:
“Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere in consumo, nell’anno successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l''equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. La quota minima di cui al comma 1, calcolata sulla base del tenore energetico, inizialmente fissata al 2,5 per cento di tutto il carburante benzina e gasolio immesso in consumo nell’anno precedente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, la quota minima di cui al comma 1 può essere incrementata per gli anni successivi al 2007.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche, con priorità per progetti pluriennali ad elevata intensità occupazionale e maggiori benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo l’intera filiera agroenergetica, nonché modalità di verifica del rispetto dell’obbligo e relative sanzioni.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo, l’ETBE e il bioidrogeno.”.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come di seguito sostituito: “6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell’accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all’aumento dell’accisa. Per il primo anno, l’accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in particolare conto dell’intensità di occupazione generata e dei benefici ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, lungo l’intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell’effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le presenti disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2007 e comunque solo previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea. Nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno 2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l’anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
6.2. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.”.
4. Per l’anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e , nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per l’anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.
5. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati nell’anno 2006, sono destinati all’incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010.
6. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.