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Campione d''Italia

CAMPIONE D’ITALIA (ART. 36, COMMA 31) L’abrogato articolo 188 del TUIR prevedeva un particolare sistema di calcolo che era basato sull''utilizzo di un tasso di cambio convenzionale per la conversione in euro, ai fini dell''imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi prodotti in franchi svizzeri, per un ammontare non superiore a duecento mila franchi, di coloro che risiedevano nel comune e nel territorio di Campione d''Italia.

Tale sistema ebbe origine in uno specifico periodo storico, al fine di perequare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini di Campione d’Italia che operavano in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero, caratterizzato cioè dall''utilizzo del franco svizzero e da un costo della vita superiore a quello registrato in Italia e che sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi in lire secondo le modalità ordinarie previste dall''articolo 9 del TUIR.

Oggigiorno la distanza fra il costo della vita in Svizzera e in Italia, se pure esistente all’epoca in cui è stato previsto il beneficio, è sostanzialmente venuta meno.

La nuova norma prevede, quindi, l’eliminazione di questa eccezione relativa solo ai cittadini di Campione.

In base al principio consolidato della unitarietà del periodo d’imposta, i criteri di determinazione del reddito introdotti dal decreto si rendono applicabili all’intero periodo d’imposta e quindi a partire dal 1° gennaio 2006.

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