
Clausola di cedevolezza del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia" - TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI - Art. 17.
1. In relazione a quanto disposto dall''articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall''articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall''ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
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