Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti ai fini degli obblighi dichiarativi e, nel contempo, per rafforzare la capacità informativa dell’anagrafe tributaria, è stato istituito l’obbligo per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenute nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese di cui alla lettera f) del primo comma dell’articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.
Si attua, in tal modo, quanto previsto dall’articolo 50 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere accessibili e fruibili i dati richiesti da altre pubbliche amministrazioni qualora l’utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente.
I dati devono essere resi disponibili in formato elettronico elaborabile, come definito da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate. Tale decreto, da emanare entro il 31 dicembre 2006, dovrà altresì stabilire la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione da parte di chi è tenuto a comunicare al registro delle imprese i bilanci di esercizio e gli altri atti. I termini e le modalità delle trasmissioni dei dati all’anagrafe tributaria da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché le specifiche tecniche del formato degli stessi saranno stabiliti con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico.
Si fa presente, tuttavia, che il comma 22 dell’articolo 37 del decreto legge dispone che “fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni […] senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile”. La prima trasmissione dei dati deve essere effettuata, ai sensi del successivo comma 23, entro il 31 ottobre 2006.