Le disposizioni in esame introducono, per i soggetti di cui all’art. 22 del DPR n. 633 del 1972, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.
La procedura in argomento costituisce una ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Il beneficio della sostituzione dell''obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi incontra, comunque, un limite nella facoltà del cliente di richiedere il rilascio della fattura; l’ultimo periodo del comma 34 dell’articolo 37 del decreto dispone, infatti, espressamente che è fatto salvo l''obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente "non oltre il momento di effettuazione dell''operazione ..." (cfr. articolo 22 del DPR n. 633 del 1972).
La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del citato DPR n. 633 del 1972.
Il comma 35 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, come sostituito in sede di conversione, introduce un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.
Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell’avvenuta prestazione dell’intervento tecnico e del relativo pagamento.
Le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 2007, con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.
In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi in precedenza esaminati è prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità.