Il nuovo comma 13° prevede che: “Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all''anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l''ammontare delle somme liquidate, la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.”
Obiettivo della nuova norma è quello di aumentare il patrimonio informativo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria al fine di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’attività di controllo, con riferimento al significativo flusso di importi liquidati dalle compagnie assicurative ai danneggiati. Al riguardo, la disposizione introdotta prevede che “i dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata”.
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria le imprese, gli intermediari assicurativi e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni. Si tratta delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi delle disposizioni contenute nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’obbligo di comunicazione sorge per effetto dell’erogazione di somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, stipulati con i loro clienti dalle imprese di assicurazione, dagli intermediari assicurativi e dagli altri soggetti operanti nel settore assicurativo.
Il nuovo disposto normativo prevede, in particolare, che siano comunicati al sistema informativo dell’anagrafe tributaria:
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• l’ammontare delle somme liquidate;
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• il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario;
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• il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Dal tenore letterale della disposizione in esame si evince che devono essere comunicati all’anagrafe tributaria due diverse tipologie di informazioni:
• ammontare delle somme liquidate e codice fiscale o partita Iva del danneggiato;
• gli stessi dati riferiti ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata (ad esempio, il professionista che ha fornito assistenza al danneggiato).
In altri termini, non si deve comunicare solo l’importo della somma liquidata al beneficiario, ma si deve anche specificare – indicando i relativi dati -se per la determinazione dell’importo si è tenuto anche conto delle prestazioni di soggetti terzi.
La nuova “disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006”. Ne consegue che la comunicazione dei dati menzionati è obbligatoria per le somme erogate dal 1° ottobre 2006, anche se relative liquidazioni effettuate e contratti stipulati anteriormente.
Le comunicazioni all’anagrafe tributaria dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica, dopo che saranno definite, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, “il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonché le specifiche tecniche del formato…”.