Comunicazioni di violazione tributarie

L’articolo 37, comma 31, modifica l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rubricato “comunicazione di violazioni tributarie”.
La norma richiamata amplia il novero dei soggetti tenuti a comunicare al Comando della Guardia di finanza, competente in relazione al luogo di rilevazione, i fatti che possono configurare violazioni tributarie.
In dettaglio, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive e di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali requirenti e giudicanti in materia penale, civile e amministrativa e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria, che, a causa o nell''esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie.
La ratio della norma è quella di consentire una più efficace azione di contrasto delle violazioni tributarie.