Comunione o separazione dei beni
In seguito alla riforma del Diritto di famiglia, dal 20 settembre 1975, al momento delle nozze, i coniugi possono scegliere il regime patrimoniale della famiglia. Se non si esprimono viene applicata la comunione dei beni e non è richiesto nessun documento supplementare. Se invece decidono per la separazione dei beni si deve stipulare una convenzione pubblica in presenza di un notaio e di due testimoni, oppure lo si deve dichiarare al sacerdote (matrimonio religioso) o all''ufficiale di stato civile (matrimonio civile) al momento della stesura dell''atto di matrimonio Ecco quali sono le differenze tra le due soluzioni e in che caso è meglio optare per una anziché per l''altra.
Tra gli atti legali che il matrimonio comporta c’è anche la decisione sul tipo di regime patrimoniale.
O, meglio, questa scelta si fa solo se si preferisce che i beni rimangano . separati, perché se non si decide nulla, i coniugi risultano automaticamente in comunione, anche se resta comunque la possibilità di cambiare idea in seguito.
Mentre la separazione Dei beni è paragonabile a un rapporto tra estranei, in cui è semplice dire che cosa appartiene a ciascuno, nel regime di comunione può essere molto difficile stabilirlo con certezza;
In teoria tutti i beni che sono diventati di proprietà dei coniugi nel corso del matrimonio sono in "presunta" comunione. In realtà la legge prevede poi una lunga serie di eccezioni;
La comunione è però lo strumento che protegge il coniuge più debole, cioè quello meno ricco, in caso di separazione legale, divorzio o vedovanza.
Proprietà da dimostrare
I beni di cui ciascuno era proprietario prima del matrimonio restano del medesimo, anche in regime di comunione. Così come i beni acquistati durante il matrimonio, ma solo se il denaro che è servito proviene dalla vendita di beni personali.
Problemi
Nel primo caso si pone la questione di dimostrare che un bene era proprio prima del matrimonio.
Se si tratta di un immobile, di un''auto o di un titolo azionario esiste un passaggio ufficiale di proprietà. Se invece il bene è un quadro,un mobile o un gioiello. è consigliabile conservare sempre scontrini o fatture.
In alcuni casi possono anche servire fotografie scattate nella casa da scapolo o nubile. O la testimonianza della persona da cui è stato acquistato o di un amico, che però può essere contraddetta più facilmente;
La seconda questione è ancor più complessa, perché il coniuge deve dimostrare che i soldi utilizzati per un acquisto provengono dalla vendita di beni suoi. Senza questa prova, infatti, il bene acquistato è solo "presunto" in comunione;
È quindi bene che, se un Immobile è acquistato con beni personali, al rogito sia presente anche l''altro coniuge, . per sottoscrivere che la proprietà non lo riguarda;
Nel caso di titoli di stato, obbligazioni o azioni di proprietà privata è opportuno un portafoglio separato e intestato all''interessato da cui risultano le operazioni di vendita o acquisto;
In quel conto, nel corso Del matrimonio,non deve però essere versato altro denaro per evitare ognitipo di contestazione.
I beni esclusi e le situazioni che possono dare luogo a contestazioni
Oltre a quelli acquisiti prima della data delle nozze rimangono fuori dalla comunione molti beni il cui utilizzo o proprietà è esclusiva prerogativa di una sola persona. Nel caso poi di un’azienda di proprietà o gestita da uno dei due coniugi, le indicazioni di legge sono assai complesso e sono previsti alcuni correttivi a favore del coniuge più debole soprattutto in caso di scioglimento della comunione. Per tutelare i bisogni della famiglia e quelli dell''impresa esistono però anche altre soluzioni patrimoniali, come il fondo o la comunione convenzionale.
Eredità o Donazioni
Questi beni sono esclusi dalla comunione, perché si suppone che chi ha lasciato l''eredità o fatto il dono abbia voluto beneficiare una determinata persona. Altrimenti avrebbe nominato entrambi i coniugi.
- Anche in questo caso il ricavato della vendita di un bene donato o ereditato resta proprio, anche se reinvestito in un nuovo acquisto durante il matrimonio.
Problemi
Un bene donato è, in teoria, facile da identificare, perché una donazione di grande valore andrebbe fatta con atto pubblico, anche se non sempre ciò accade. Accertare che un bene diverso da un immobile sia stato ereditato, invece, spesso non è facile, perché la dichiarazione di successione non è obbligatoria.
- È quindi consigliabile conservare tutte le prove che possono aiutare a dimostrare la provenienza del ricavato della vendita di beni ereditati o avuti in dono.
In Uso personale
Sono gli averi che servono strettamente a ciascuno, per esempio capi di abbigliamento o accessori.
Problemi
Quando l''oggetto è di grande valore, come nel caso di un gioiello, questo potrebbe essere visto come investimento e non come bene personale. La valutazione deve essere Fatta caso per caso, tenendo conto anche del reddito familiare.
Strumentali alla professione
Si tratta di quegli oggetti e immobili destinati a essere utilizzati per un''attività che produce reddito da parte di uno dei due coniugi. Come, per esempio, i macchinari e i locali di una fabbrica o l''arredamento di un ufficio.
- Quel che può stupire è che essi sono del solo coniuge che li utilizza perfino quando sono stati
acquistati con il denaro della comunione. Salvo, ovviamente, quando l''azienda è di entrambi.
Problemi
Sono due i motivi di questo tipo di attribuzione. Il primo è che la comunione in questo modo "finanzia” il coniuge che, con questi beni, produce un reddito utile alla coppia. Il secondo è che si garantiscono i creditori in caso di fallimento.
- Sono però intuibili i problemi che possono sorgere, nel caso in cui il marito o la moglie facciano cattivo uso del denaro comune, che può essere investito in attività poco solide. Un parziale correttivo è posto dalla comunione residuale.
Risarcimenti e pensioni d’invalidità
Sono strettamente personali, perché tendono a coprire un danno subito da uno solo dei coniugi. Se una persona è vittima di un incidente, per esempio sul lavoro o mentre guida l''auto, e per questo ottiene un risarcimento, sarebbe ingiusto che i soldi andassero all''altro coniuge. Lo stesso vale per la
pensione di invalidità.
Problemi
In caso di contestazioni, è necessario provarne la proprietà esclusiva.
I diritti di chi resta vedovo
Se uno dei due coniugi viene a mancare, la comunione prevede che all''altro spetti la maggior parte
del patrimonio, mentre ai figli, se non c''è un testamento, Spetta solo la cosiddetta quota legittima.
Il Codice civile detta regole ben precise sulle quote di eredità a cui si ha diritto, in caso di morte
di un familiare.
- Se non c''è testamento, sono imposte determinate quote, a favore soprattutto di moglie e figli. Anche se c''è testamento, i familiari più stretti possono in ogni caso far valere il loro diritto per una certa parte dell''eredità, "la legittima", mentre chi è morto ha potuto decidere liberamente soltanto per il resto del suo patrimonio,
cioè la cosiddetta quota disponibile;
- Un coniuge in comunione è quindi privilegiato rispetto a uno in separazione dei beni, perché è considerata sua una fetta maggiore del patrimonio familiare.
Problemi
In caso di comunione legale i figli ereditano. Molto meno. E, date le difficoltà " nel valutare con esattezza la proprietà di molti beni, crescono anche i motivi di contrasto e di cause legali tra gli eredi.
Che cosa è la comunione residuale
Vi sono beni che appartengono a uno solo, dei coniugi, ma che in certe circostanze diventano di entrambi.
La situazione più ricorrente è lo scioglimento del regime di comunione che si verifica in quattro casi:
l)se dalla comunione si passa alla separazione dei beni, cioè i coniugi cambiano idea;
2) se c''è separazione legale;
3) se uno dei due fallisce;
4) se uno dei due muore.
Ecco quali sono i beni coinvolti.
Guadagni da un''attività
Appartengono a chi li realizza, che li può spendere liberamente anche per oggetti o attività privi di stretta utilità o del tutto superflui. Si può trattare dello stipendio, dei ricavi commerciali o della somma ottenuta dalla
locazione. di un proprio appartamento.
- Resta comunque l''obbligo al mantenimento del coniuge e all''assistenza reciproca, valido del resto anche in caso di separazione di beni;
- Se i guadagni, però, invece di essere spesi sono investiti, divengono parte della comunione. È il caso di quelli utilizzati per acquistare una prima o seconda casa, ristrutturarla, arredarla.
- Un''azienda o un''attività, anche se di proprietà e gestita da uno solo, può ingrandirsi nel corso del matrimonio in comunione. Questo sviluppo, e solo questo, appartiene a entrambi. O meglio, resta del solo
coniuge che esercita l''attività, finché si è in comunione dei beni, ma passa a entrambi se si scioglie la comunione.
- La legge considera infatti Un apporto all''impresa anche l’attività della casalinga, che con il suo lavoro consente al marito di non occuparsi delle incombenze della vita quotidiana come la pulizia della casa, la cura dei figli, fare la spesa.
Beni Strumentali dell’azienda
Anche quando un''attività viene costituita. Durante il matrimonio, i beni strumentali sono di chi li gestisce. Se però la comunione si scioglie, questi tornano di entrambi.
Problemi
La comunione residuale, più conosciuta con l''espressione latina" de residuo", è uno strumento che tenta di conciliare ì bisogni del coniuge più debole con quelli di un miglioramento economico. E, in realtà, ci riesce poco.
- Sei due sposi non hanno Motivi di contrasto, infatti,non c''è ragione per ricorrervi. Se invece hanno gravi screzi, è chiaro che chi ha il controllo della gestione di un''azienda o di un''attività ha svariati sistemi per occultare o spostare tutto il denaro che vuole. E se è il caso può anche far fallire un''attività per riaprirne un''altra dopo la separazione, con i soldi accumulati in un conto corrente segreto.
Gli altri regimi patrimoniali
Pochi lo sanno, ma comunione e separazione dei beni non sono le uniche alternative.
La riforma del diritto di famiglia ne identifica altre due,la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale. Ulteriore possibilità sono gli accordi matrimoniali. e Raramente vi si fa ricorso, invece possono dimostrarsi soluzioni molto valide.
Comunione convenzionale
E’ un po'' il "fai da te" del regime della famiglia,volto però a proteggere di più il coniuge più debole economicamente.
In sostanza si può ampliare la comunione, per esempio ai beni ereditati o a quelli posseduti prima del matrimonio, con alcune eccezioni:
resta impossibile mettere in comunione i beni strettamente personali, quelli per esercizio dell''attività nonché
i risarcimenti dei danni e le pensioni d''invalidità. Ugualmente impossibile È anche fissare quote Differenti all''interno della comunione, per esempio a un coniuge spetta il40% e all''altro il 60%.
Fondo patrimoniale
Ha senso costituirlo soltanto quando uno dei due coniugi o entrambi hanno un''attività a rischio, commerciale
o imprenditoriale.
Nel fondo si fanno confluire dei beni Volti a soddisfare i bisogni della famiglia, che restano inattaccabili da parte dei creditori;
Più precisamente non tanto dai creditori della famiglia stessa, come una banca con cui si è acceso un mutuo per acquistare una casa, quanto dai creditori di un''attività produttiva in via di fallimento. Soprattutto se si tratta di una ditta individuale o di una società di persone, come quella semplice, ad accomandita semplice o in nome collettivo, che sono le più attaccabili;
II fondo dura fino A un eventuale divorzio o al decesso di uno dei coniugi, ma perdura fino alla maggiore età dei figli,quando ce ne sono.
Accordi matrimoniali
La comunione dei beni è in conclusione un meccanismo complesso con molte carenze: lo testimonia il fatto che la scelta della separazione è in aumento in tutta Italia, specialmente nel Nord e nelle famiglie con redditi
elevati. Attutire questo regime con accordi interni alla coppia che difendano il coniuge svantaggiato può
essere una buona soluzione.
- Si tratta di ripartire i patrimoni di ciascuno in misura più equa, per esempio, trasformando la casa singola In proprietà comune o l''impresa individuale in familiare o utilizzando le donazioni che, da ottobre
2001, pagano poco o nulla al Fisco. In questo caso va presto il costo del notaio e delle imposte ipotecarie e catastali.
Il regime patrimoniale è regolato dai seguenti articoli del Codice Civile:
art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell''attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
art. 178 Beni destinati all''esercizio di impresa
I beni destinati all''esercizio dell''impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell''impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
art. 179 Beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell''atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all''esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un''azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all''atto dell''acquisto (2647).
L''acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell''art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall''atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l''altro coniuge.
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