
CONDONO EDILIZIO
La deliberazione dell''assemblea dei condomini, la quale, ai fini
della sanatoria degli abusivismi edilizi di cui alla l. 28 febbraio 1985 n. 47, determini la ripartizione fra i condomini delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in base alle superfici dei singoli appartamenti anziché in base ai millesimi di proprietà, non è affetta da nullità né per contrasto con norme imperative né sotto il profilo della lesione dei diritti individuali dei condomini, in considerazione della rispondenza di detto criterio a quelli previsti dagli art. 34 e 51 della citata legge. (Cass. Civ. sez. II, 11 novembre 1992 n. 12125).
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