
CONDUTTURE
La volontà di valorizzare sempre più intensamente la proprietà di un edificio porta ad aggiungere in molte unità immobiliari servizi igienici e a valutare quindi l''opportuna dislocazione dei tubi di scarico. Un''''affrettata potrebbe portare ad inquadrarlo nellart.,''ambito dell''art. 889 c.c. che dispone quali debbano essere le distanze per fosse e canali.
Ma un più approfondito studio problema in un altro ambito: quello dell''art.1102 c.c.Questo articolo, infatti, evidenzia che l’uso più intenso della cosa comune non sia legittimo solo quando alteri la destinazione della cosa stessa e non impedisca agli altri compartecipanti di farne parimenti uso.
Il lavoro cioè che si vuole realizzare non dovrà essere tale da ostacolarne uno uguale a nessuno dei partecipanti alla proprietà comune a proprio beneficio.
Pertanto, la creazione di un nuovo servizio igienico nella proprietà di un condomino, che comporta ovviamente tubazioni di scarico, rientra in questo ambito. E in tale ambito rimane anche se le condutture, ad uso di un singolo
condomino, siano alloggiate nel solaio che separa due piani prima di trovare l’innesto con la tubazione comune a tutti gli altri scarichi di smaltimento delle acque luride.
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