Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Contrasto del lavoro nero

MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -L’articolo 36-bis, inserito dalla legge di conversione, al comma 7, lettere a) e b), modifica, rispettivamente, i commi 3 e 5 dell’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Le modifiche apportate interessano le sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari e quelle concernenti gli organi competenti alla loro applicazione. Per la vigenza della norma occorre fare riferimento all’entrata in vigore della legge di conversione.

 
Per effetto della prima modifica, la sanzione prevista dal citato comma 3 per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più fissata in misura proporzionale (“… dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”), ma quantificata in un una somma che varia “… da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.
 
La nuova misura sanzionatoria non appare più commisurata al costo del lavoro calcolato “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”, ma è determinata in misura fissa, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.
 
La modifica introdotta con il decreto appare coerente con il principio stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 aprile 2005, n. 144, che aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nel quale è stata constatata la violazione.
 
La successiva lettera b) dell’articolo 36-bis, comma 7, in commento, ha invece modificato il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge n. 12 del 2002.
 
Tale ultima norma prevedeva che “Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16”.
 
In base alla pregressa formulazione dell’articolo 3, comma 5, alla sanzione in argomento si applicavano i principi generali introdotti con il decreto legislativo n. 472 del 1997, con l’unica esclusione della preventiva notifica dell’atto di contestazione previsto al comma 2 dell’articolo 16.
 
La norma attribuiva, peraltro, il potere sanzionatorio all’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, l’eventuale contenzioso riguardante il provvedimento ricadeva automaticamente nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, posto che, secondo l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, essa comprende. “… tutte le controversie aventi ad oggetto … le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari …”.
 
La modifica apportata dal comma 7, lettera b), ha integralmente sostituito l’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 12 del 2002, prevedendo che “Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
 
Non è stato modificato, invece, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 12 del 2002, in base alla quale “Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro”.
 
Il comma 8 dell’articolo 36-bis del decreto stabilisce che “le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza”.
 
Per effetto della disposizione introdotta, viene subordinato l’accesso alle agevolazioni contributive vigenti per i datori di lavoro nel settore edile al possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e, nei casi in cui sia presente apposita convenzione, anche da parte delle Casse edili.
 
La disciplina di favore per i soggetti in precedenza individuati, che si sostanzia nell’applicazione di una riduzione percentuale sull’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS ed all’INAIL, è quella contenuta nell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, così come convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
 
Viene prevista inoltre l’esclusione, per la durata massima di cinque anni, dagli stessi benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Glossario

Cosa significa:

ABI?

Visualizza tutte le voci