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Credito per imposte sui redditi di lavoro dipendente all''estero

L’articolo 36, comma 30, del decreto  legge n. 223 del 4 luglio 2006contiene un’importante disposizione in materia di quantificazione del credito per le imposte pagate all’estero in relazione al lavoro dipendente ivi svolto. La norma formula un’interpretazione autentica dell’articolo 165, comma 10, del TUIR, in relazione all’articolo 51, comma 8-bis), del TUIR.

 
Come è noto, ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis), il reddito di lavoro dipendente per un’attività lavorativa svolta all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni, non viene determinato su una base analitica, bensì partecipa alla base imponibile complessiva del lavoratore residente soltanto nel limite delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Pertanto, il reddito effettivo prodotto all’estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata.
 
Secondo la disposizione in esame, il credito per le imposte pagate all’estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota - parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall’articolo 165, comma 10, del TUIR.