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Definizione di area fabbricabile

Il comma 2 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 chiarisce la portata della locuzione “area fabbricabile” da assumere ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’imposta comunale sugli immobili.
 
In sostanza, la disposizione sopra richiamata estende alle imposte sui redditi, all’IVA e al registro, il concetto di “area fabbricabile” contenuto nell’articolo 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il cui ambito applicativo era riservato alla sola imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
 
Si tratta, in definitiva, di una norma recante disposizioni di natura interpretativa, secondo cui un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

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