Definizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia" - TITOLO I PRINCIPI GENERALI -Art. 2.1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e'' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l''ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se'' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e'' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e'' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell''edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell''acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l''illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell''esposizione al sole e dell''influenza delle strutture adiacenti, dell''esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell''edificio» e'' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell''edificio;
e) «cogenerazione» e'' la produzione e l''utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d''aria» e'' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell''aria, attraverso il quale la temperatura e'' controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell''umidità e della purezza dell''aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e'' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e'' la quantità di calore trasferita nell''unità di tempo al fluido termovettore; l''unità di misura utilizzata e'' il kW;
i) «pompa di calore» e'' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall''ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all''ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell''allegato A.
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