Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Definizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Definizioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia" - TITOLO I PRINCIPI GENERALI -Art. 2.


1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) «edificio» e'' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l''ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se'' stanti;

b) «edificio di nuova costruzione» e'' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e'' la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell''edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell''acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l''illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell''esposizione al sole e dell''influenza delle strutture adiacenti, dell''esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell''edificio» e'' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell''edificio;

e) «cogenerazione» e'' la produzione e l''utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;

f) «sistema di condizionamento d''aria» e'' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell''aria, attraverso il quale la temperatura e'' controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell''umidità e della purezza dell''aria;

g) «generatore di calore o caldaia» e'' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e'' la quantità di calore trasferita nell''unità di tempo al fluido termovettore; l''unità di misura utilizzata e'' il kW;

i) «pompa di calore» e'' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall''ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all''ambiente a temperatura controllata;

l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell''allegato A.

Glossario