Per la ristrutturazione della casa un anno, ancora, di agevolazioni fiscali.
Gli interventi di recupero agevolati con la detrazione del 36% rimane, anche nel 2004/2005, Così come prevista negli anni precedenti. Per l’applicazione dei benefici, come da circolare 13/E del 6 febbraio 2001,deve trattarsi di interventi connessi alla manutenzione immobiliare.
Le operazioni agevolate sono :
1) manutenzione e ristrutturazione delle abitazioni e relative pertinenze (box, posto auto, cantina, soffitta);
2) acquisto di abitazione ristrutturata;
3) realizzazione e acquisto di box pertinenziale di nuova costruzione.
Manutenzione e ristrutturazione delle abitazioni
Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Le opere devono essere eseguite su abitazioni, parti comuni dell’edificio e pertinenze (garage, cantina, soffitta e così via).
La manutenzione straordinaria riguarda interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica finalizzata a mantenere in efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso.
La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
Il restauro e risanamento conservativo comprende il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.
Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare.
Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.
Infine, la ristrutturazione edilizia è caratterizzata da due elementi fondamentali:
I) determinato dalla “sistematicità” delle opere edilizie:
II) riguarda la finalità della trasformazione dell’organismo edilizio che può portare a un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente.
Pertanto, gli effetti di questa trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato di «trasformazione urbanistica», soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
I Benefici fiscali, prorogati per altri due anni, si hanno anche per gli acquisti di unità immobiliari poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
La detrazione si applica per l’acquisto — che va effettuato entro il 30 giugno 2006 — di unità immobiliari all’interno di edifici sui quali siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia entro il 31 dicembre 2005.
Lo sconto fiscale compete, in questo caso, nel limite del 36% del valore degli interventi, che s’assume pari al 25% del prezzo di vendita, come risulta dall’atto di compravendita o assegnazione, con un tetto massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro.
Con le circolari 9/E del 30 gennaio 2002 e 15/E del 1° febbraio 2002 è stato precisato, che il 25% su cui determinare la detrazione di imposta (36%) va calcolato, in ogni caso, sul prezzo complessivo di vendita dell’immobile, a prescindere dal fatto che i costi di recupero siano stati sostenuti dall’impresa venditrice prima del 1° gennaio 2002 (data a decorrere dalla quale è stata disposta l’applicabilità della detrazione a questa ipotesi), purché gli interventi di integrale ristrutturazione dell’immobile siano stati iniziati successivamente al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge449/1997).
In caso di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell’immobile.
Restano ferme le novità sugli adempimenti a carico degli acquirenti delle unità immobiliari agevolate per fruire della detrazione di imposta.
La procedura è semplificata: infatti, nel caso di acquisto di unità immobiliari poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati, per beneficia del 36% si dove inviare la comunicazione al Centro operativo dì Pescara e senza effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario. L’unico “adempimento” richiesto all’acquirente o all’assegnatario di unità immobiliari inserite in edifici interamente ristrutturati è quello desumibile dai modelli di dichiarazione dei redditi, nei quali è richiesta l’indicazione del codice fiscale dell’impresa o della cooperativa edilizia che abbiano effettuato i lavori di ristrutturazione sull’edificio.
La terza grande tipologia interessata dallo sconto fiscale del 36% è costituita dalla realizzazione o dall’acquisto di un nuovo box o posto auto di pertinenza a immobili residenziali, anche a proprietà comune. Anche in questo caso, l’agevolazione si rende applicabile sin dal l° gennaio 2004 nella misura percentuale del 36% delle spese sostenute e con il limite dei 48.000 euro, così come in generale previsto dall’articolo 23-bis della legge 47/2004.
La norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione, l’esistenza del vincolo di pertinenza tra l’edificio abitativo (bene principale) e il box. Le modalità applicative. In caso di acquisto di nuovi box pertinenziali, già con la circolare ministeriale 121/E dell’11 maggio 1998 è stato affermato che l’agevolazione compete anche al promittente acquirente dell’immobile, alle condizioni però che sia stato regolarmente stipulato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare che per questo compromesso sia stata effettuata la registrazione presso l’Ufficio competente e che gli estremi della registrazione siano indicati nel modulo di comunicazione da presentare al centro di servizio.
In questo caso l’agevolazione spetta in relazione a tutti gli acconti versati sulla base del preliminare e per l’intero costo di costruzione del box dichiarato dall’impresa, a condizione che il compromesso sia stato regolarmente registrato e che dallo stesso risulti il vincolo di pertinenzialità tra il box e la relativa unità immobiliare residenziale. Acquisto contestuale dell’ abitazione e box di pertinenza, entrambi in corso di costruzione.
Nel rispetto delle condizioni elencate, già la stipula del preliminare per l’assegnazione e la vendita di entrambi gli immobili consente di effettuare la detrazione d’imposta delle spese sostenute limitatamente alle spese di realizzazione del box. Non rileva il fatto che gli immobili non siano ancora stati ultimati, in quanto la destinazione del box al servizio dell’abitazione risulta dal contratto preliminare.
La circolare 95/E del 12 maggio 2000 afferma infatti che, acquistando contemporaneamente casa e box da immobiliare o da cooperativa, il 36% compete solo per la realizzazione del box. Sugli importi effettivamente detraibili, anche le istruzioni alla dichiarazione dei redditi hanno ribadito, per l’ipotesi di acquisto di parcheggio pertinenziale, che la detrazione è commisurata alle spese di realizzazione come attestate dall’impresa o cooperativa costruttrice. In sostanza, l’impresa cedente è tenuta a rilasciare una specifica attestazione sulle spese detraibili.
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