Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare

L’articolo 35, comma 22-bis del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006, apporta modifiche al TUIR, aggiungendo all’art. 15, comma 1, la lettera b-bis).
In particolare, la norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità.
Si tratta, in tutta evidenza, di una modifica normativa collegata a quella del precedente comma 22 appena commentato, il quale ha previsto l’obbligo di indicare negli atti di cessione degli immobili l’eventuale importo relativo alle spese di intermediazione.
Anche alla luce della relazione tecnica di accompagnamento relativa agli effetti sulla finanza pubblica, si ritiene che l’importo di 1000 euro costituisca il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediatori immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisca in un unico anno di imposta.
Inoltre, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.