Diritto all''abitazione

Lo stato di necessità giustifica l''occupazione abusiva di un immobile IACP - Cassazione SENTENZA N. 35580 UD.27/06/2007 - DEPOSITO DEL 26/09/2007
La Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano escluso la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. in relazione all’occupazione abusiva
di un immobile IACP.
Secondo la Corte rientrano nel concetto di danno grave alla
persona non solo la lesione della vita o dell''integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell''art. 2 della Costituzione, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra ra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall''articolo 2 della Costituzione). Per questo motivo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35580 ha annullato con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una casa dello Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari).
Nel caso specifico , era stata omessa dai giudici di merito qualsiasi indagine al fine di verificare le obiettive condizioni economiche della donna romana sola e con un figlio a carico ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che il gesto era dettato dalle sue condizioni di indigenza che non le permettevano di rivolgersi al mercato libero degli alloggi per all''acquisto di una nuova casa.