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Diritto all''abitazione

Lo stato di necessità  giustifica l''occupazione  abusiva di un immobile IACP - Cassazione SENTENZA N. 35580 UD.27/06/2007 - DEPOSITO DEL 26/09/2007

La Corte  ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano escluso la  configurabilità dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. in relazione all’occupazione abusiva
di un immobile IACP.

Secondo la Corte rientrano nel concetto di danno grave alla
persona non solo la lesione della vita o dell''integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione  contenuta nell''art. 2 della Costituzione, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, in quanto l’esigenza di un alloggio rientra ra i diritti fondamentali della persona (tutelati  dall''articolo 2 della Costituzione). Per questo motivo la Corte di Cassazione con la  sentenza n. 35580 ha annullato con rinvio la condanna per occupazione abusiva di una  casa dello Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari).
 
Nel caso specifico , era stata omessa dai giudici di merito qualsiasi indagine al fine di verificare le obiettive condizioni economiche della donna romana sola e con un  figlio a carico ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che il gesto era dettato dalle sue  condizioni di indigenza che non le permettevano  di rivolgersi al mercato libero degli alloggi per all''acquisto di una nuova casa.
 
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