
Il locatore che intende trasferire a titolo oneroso l''immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell''art.38 L.27/7/1978
Le norme dell''art.38 L.27/7/1978 non si applicano nelle ipotesi previste dall''art. 732 del cod.civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nell''ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
Nel caso in cui il locatore intende trasferire a titolo gratuito ( es. donazione), non sussiste alcun diritto di prelazione in favore del conduttore.
Quando il locatore impedisce al conduttore di esercitare il diritto di prelazione, quest''ultimo può impugnare il trasferimento per simulazione ( art.1414 e ss. del cod. civile.).
Il diritto di prelazione si esclude oltre che nei casi di cui sopra anche:
a) trasferimento di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori (magazzino);
b) di immobili destinati all''esercizio di attività professionali nonchè ad attività di carattere transitorio ( ad es. fiere e mercati, etc.);
c) trasferimento dell''intero edificio in cui insistono più unità.
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