Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Diritto di prelazione del conduttore dell’immobile

Il locatore che  intende trasferire a titolo oneroso l''immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell''art.38 L.27/7/1978

Nella comunicazione devono essere indicare:
- il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro;
- tutte le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa;
- l''invito ad esercitare la prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto alla prelazione entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione, etc.).

Le norme dell''art.38 L.27/7/1978 non si applicano nelle ipotesi previste dall''art. 732 del cod.civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nell''ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Nel caso in cui il locatore intende trasferire a titolo gratuito ( es. donazione), non sussiste alcun diritto di prelazione in favore del conduttore.

Quando  il locatore impedisce al conduttore di esercitare il diritto di prelazione, quest''ultimo può impugnare il trasferimento per simulazione ( art.1414 e ss. del cod. civile.).

Il diritto di prelazione si esclude oltre che nei casi di cui sopra anche:
a) trasferimento di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori (magazzino);
b) di immobili destinati all''esercizio di attività professionali nonchè ad attività di carattere transitorio ( ad es. fiere e mercati, etc.);
c) trasferimento dell''intero edificio in cui insistono più unità.

 

Glossario

Cosa significa:

MUTUO?

Visualizza tutte le voci