Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Disciplina IVA nel subappalto

Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto legge n.223 del 4 luglio2006  ha aggiunto all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il seguente comma sesto: “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” .
 
In sostanza, la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell’inversione contabile, rendendo l’appaltatore debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.
 
Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate senza addebito d''''imposta e integrate con l''''indicazione dell''''aliquota e della relativa imposta da parte dell''''appaltatore, che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture di cui all’articolo 23, sia nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.
 
Il meccanismo dell’inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.
 
La norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l’IVA addebitata all’appaltatore.
 
Il comma 6 prevede che l''''efficacia della disposizione è subordinata all''''autorizzazione in deroga alla sesta direttiva comunitaria (direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) da parte degli organismi comunitari preposti; essa si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione.

Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto, estende la facoltà di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale IVA, prevista dall’articolo 30, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, anche alle ipotesi in cui, nel settore edile, siano rese le prestazioni di servizi disciplinate dal citato sesto comma dell’articolo 17 del medesimo decreto.

 
Il successivo comma 6-ter, anch’esso inserito in sede di conversione, consente esplicitamente al subappaltatore che rientra nell’ambito applicativo del sesto comma dell’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972 di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Ciò in quanto il subappaltatore, non potendo fatturare con IVA le prestazioni rese all’appaltatore, avrà normalmente una posizione IVA a credito.
 
La norma, inoltre, eleva il limite di 516.456,90 euro, di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad un milione di euro a favore dei subappaltatori il cui volume d’affari registrato nell’anno precedente riguardi per almeno l’80 per cento prestazioni rese “in esecuzione di contratti di subappalto”.
 
Anche le disposizioni di cui ai richiamati commi 6-bis e 6-ter si applicheranno successivamente all’autorizzazione dell’Unione europea prevista dal predetto comma 6 dell’articolo 35.

Glossario