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Disposizione in materia di riporto illimitato delle perdite

L’art. 36, commi da 12 a 14, del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 modifica significativamente il contenuto dell’articolo 84 del TUIR in materia di riporto e utilizzo delle perdite fiscali.

 
Modifiche all’art. 84, comma 2
 
In particolare, l’articolo 36, comma 12, lett. a) modifica le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 84, specificando che i primi tre periodi d’imposta, in relazione ai quali è consentito il riporto illimitato delle perdite realizzate, devono decorrere “dalla data di costituzione” della società ed introducendo la condizione che le perdite “si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
 
Nell’attuale formulazione, il comma 2 dell’articolo 84 consente, quindi, il riporto illimitato qualora le perdite:

a) siano prodotte da una nuova società nei primi tre periodi d’imposta dalla data della costituzione;

b) si riferiscano ad un’attività produttiva effettivamente “nuova”.

La modifica in commento ha introdotto un requisito “oggettivo”, quello della nuova iniziativa produttiva, in aggiunta a quello “soggettivo”, riferito alla società neo-costituita, al fine di agevolare l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, piuttosto che la continuazione di una “vecchia” attività in capo ad un “nuovo” soggetto.

 
Il previgente comma 2 dell’articolo 84, invece, riconosceva il diritto al riporto illimitato nel tempo delle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, prescindendo dalla novità dell’iniziativa produttiva.
 
Per effetto dell’art. 41, che disciplina l’entrata in vigore del decreto, la norma, così modificata, si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 2006.
 
Il comma 13 dell’art. 36 in commento, con norma di carattere transitorio, ha disposto che i requisiti prima richiamati sub a) e b) devono essere verificati anche con riferimento alle perdite illimitatamente riportabili (secondo la previgente disciplina) relativi a periodi d’imposta precedenti che non siano state ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto. Qualora tali requisiti non dovessero sussistere, le perdite “possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo art. 84, ma non oltre l’ottavo.
 
In pratica, il contribuente deve verificare la sussistenza dei requisiti introdotti con la modifica in commento con riferimento alle perdite già prodotte e non ancora compensate alla data di entrata in vigore del decreto. In mancanza delle suddette (nuove) condizioni cui la norma subordina il diritto al riporto illimitato delle perdite pregresse, le stesse si considerano perdite limitatamente riportabili, fino all’ottavo periodo di imposta successivo a quello di formazione delle stesse.
 
Modifiche all’art. 84, comma 3
 
L’articolo 36, comma 12, lett. b) del decreto sopprime la lett. a) del comma 3 dell’art. 84 del TUIR.
 
Come è noto il comma 3 dell’art. 84 impedisce il riporto delle perdite pregresse al contestuale verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
 
1) trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite;
 
2) modifica dell’attività principale in fatto esercitata nel periodo d’imposta di maturazione delle perdite.
 
La lett. a) del citato comma 3 consentiva, tuttavia, alle società appartenenti ad un gruppo il riporto delle perdite pregresse anche in presenza delle condizioni ostative riportate sub 1) e 2). Con l’abrogazione di tale norma si impedisce anche alle società appartenenti ad un gruppo il riporto delle perdite pregresse in presenza delle predette condizioni.
 
Ai sensi del comma 14 dell’art. 36 del decreto, la modifica in commento - soppressione della lett. a) dell’art. 84, comma 3 - si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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