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Disposizioni di carattere fiscale concernenti gli enti territoriali

Finanziaria 2007-CapoV-Art.7(Variazione dell''aliquota di compartecipazione dell''addizionale comunale all’IRPEF)


1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia e il

Ministero dell’interno. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in

mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;


b) nel comma 4:

1) le parole “dei crediti di cui agli articoli 14 e 15” sono sostituite dalle seguenti: “del credito di cui

all’articolo 165”;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera

sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.”;


c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.”;


d) il comma 6 è abrogato.


2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono eliminate le

seguenti parole: “e 2007”. Art. 8

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.


2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:

a) l’opera pubblica da realizzare;

b) l’ammontare della spesa da finanziare;

c) l’aliquota di imposta;

d) le modalità di versamento degli importi dovuti.


3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni

cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili di

cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.


4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale

sugli immobili.


5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo

urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.


6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al trenta per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.


7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto

esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.


Art. 9

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l’istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell’anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:


a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all’ubicazione della

struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l’altro, alla numerosità del nucleo familiare, all’età ed alle finalità del soggiorno;

c) l’eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.


6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo,

con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.


7. Gli avvisi di accertamento per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.


8. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa

dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto; per l’omesso, ritardato o parziale versamento del

contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.


Art. 10

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province Italiane, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all’art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

2. Al comma 2 dell’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la parola “venti”

è sostituita da “trenta”.


Art. 11

(Disposizioni in materia di semplificazione e “manutenzione” della base imponibile)

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l''accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle

è dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

è ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell''ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all''atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell''autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell''atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell''organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato

al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui

l’accertamento è divenuto definitivo.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di

presentazione dell’istanza.

8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di

tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con

maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme

ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero pereccesso se superiore a detto importo.

10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

11. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all''inizio dell''esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell''anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno.

13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione

dell''articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per

l’effettuazione della trasmissione dei dati.

14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla

data di entrata in vigore della presente legge.

15. Sono abrogati:

a) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: al comma 5 dell’articolo 9, le parole da “il relativo ruolo” fino a “periodo di sospensione”; il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71 ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76;

b) le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: i commi 1, 2, e 2-bis dell’articolo 11; le parole da “; il ruolo deve essere formato” fino a “di sospensione” dell’articolo 12; l’articolo 13; il comma 6 dell’articolo 14; la lettera l), del comma 1; i commi 2 e 3

dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo” sono aggiunte le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”;

c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per gli immobili compresi nel

fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli

immobili.”;

d) il comma 6 dell’articolo 11 è abrogato.

e) all’articolo 12, comma 1, la cifra “90” è sostituita da: “60”;

17. Al comma 53, dell’articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. “Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.”.

18. La lettera n), del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è

abrogata.

19. All’articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “in modo che detta tariffa” fino alla fine del periodo, sono eliminate.

20. Il comma 1, dell’articolo 7-octies, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è

abrogato.

21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti

disposizioni:

a) il comma 2-bis dell’articolo 6; il comma 1-bis dell’articolo 20; l’articolo 20-bis; il comma 4-bis

dell’articolo 23 ed il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

b) il comma 13-quinquies, dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) il comma 3 dell’articolo 6 ed il comma 4 dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

22. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: ”sono a carico” fino a “del committente” sono sostituite dalle seguenti:

sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile”;

b) al comma 19, l’ultimo periodo è soppresso.

23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente,

possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di

sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all’albo di cui all’articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura

sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.

1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo dell’articolo 70, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di accolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun

comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le

disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e dell’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 12

(Compartecipazione comunale all’Irpef)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, è istituita, in favore dei Comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

2. Dall’anno 2008, per ciascun Comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario, ed è attribuita una quota di compartecipazione in egual misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’ incremento del gettito compartecipato, rispetto

all’anno 2008, derivante dalla dinamica dell’IRPEF, è ripartita fra i singoli Comuni secondo criteri che saranno definiti con apposito decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzarsi in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. I criteri di riparto dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

4. Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all’attuazione del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.

Art. 13

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

1. Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 65:

1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;”;

2. la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati

catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di

connettività e garantendo l''accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.”.

b) al comma 1 dell’articolo 66:

2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall''articolo 65, lettera h);”.

Art. 14

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)

1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il

territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le

funzioni catastali attribuite ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 per le funzioni ivi elencate.

2. I comuni non capoluogo di provincia , a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle

banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento

catastale, messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle

incoerenze.

3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate,

anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell’ Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.

4. L’Agenzia del Territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° ottobre 2007

specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità

applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e

l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ ambito del sistema pubblico di connettività.

5. L’Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali

catastali ,da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L’assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza , i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell’ avvio della gestione delle funzioni catastali. L’attuazione del presente comma non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.

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