Disposizioni in materia di attribuzione del numero di partita IVA

Secondo quanto disposto dall’articolo 35, DPR n. 633, del 1972, i “soggetti che intraprendono l''esercizio di un''impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell''Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell''imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell''Agenzia delle entrate”.
La dichiarazione di inizio attività può essere presentata:
• direttamente presso uno degli uffici locali dell''Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare, esibendo un documento di riconoscimento;
• a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del documento di riconoscimento;
• in via telematica: autonomamente, avvalendosi del servizio internet ovvero tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel;
• all''Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio dai soggetti tenuti all''iscrizione in questo Registro e da parte di coloro i quali sono tenuti alla denuncia al Rea (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).
Il citato articolo 35 dispone inoltre che ai soggetti che intraprendono l''esercizio di un''impresa, arte o professione, a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, “l''ufficio attribuisce (…) un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell''attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell''eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”. La partita IVA identifica il contribuente esercente attività di impresa, arte o professione in tutti i rapporti con l’Erario.
L’articolo 37, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 comma 18, del decreto ha introdotto nell’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972 i commi 15-bis e 15-ter, disciplinanti gli adempimenti degli uffici da espletarsi a seguito dell’attribuzione della partita IVA. In particolare il comma 15-bis prevede che “l''attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell''attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto”. Attraverso la nuova disposizione si è introdotta una procedura volta a verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l’attribuzione del codice identificativo di cui trattasi e, in particolare, dell’effettivo esercizio dell’attività dichiarata. I menzionati controlli, finalizzati ad individuare gli elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, possono essere esercitati sia attraverso riscontri automatizzati sia attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 51 del DPR n. 633 del 1972.
Il comma 15-ter prevede che con apposito provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle entrate siano stabilite :
a) le specifiche informazioni da richiedere all''atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) le tipologie di contribuenti per i quali l''attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.
Ai sensi del comma 19 dell’articolo 37, le disposizioni del decreto entrano in vigore “a decorrere dal 1° novembre 2006”.
L''Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmeranno specifici controlli nei confronti di contribuenti ai quali e'' attribuito il numero di partita IVA. L’attività di controllo potrà essere effettuata anche nei confronti di contribuenti che abbiano richiesto e/o ottenuto un numero di partita Iva in data antecedente al 1° novembre 2006 (in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18).