
Donazione, azione di riduzione e restituzione
La legge n. 80/2005 ha rappresentato una svolta epocale nel diritto delle successioni ereditarie
La norma entrata in vigore il 15 maggio 2005, riguardanti la donazione e le azioni di riduzione e di restituzione ad essa relative.
La legge riserva al coniuge, ai figli legittimi e naturali e agli ascendenti legittimi (c.d. legittimari) una parte determinata del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima).
L’individuazione della quota di legittima costituisce l’operazione fondamentale attraverso la quale la norma civilistica (art. 556 c.c.) tutela la posizione del legittimario.
Ciò avviene non solo con riguardo all’asse ereditario,ovvero all’insieme dei beni e dei diritti di cui il de cuius è titolare al momento dell’apertura della successione(c.d. relictum), bensì anche al c.d. donatum, ovvero al valore complessivo dei beni e dei diritti di cui il de cuius abbia disposto in vita a
titolo di donazione.
Sommando relictum a donatum si ottiene il valore della “massa fittizia”, cioè l’importo sul quale si calcolano la quota disponibile e la quota di legittima;
quest’ultima rappresenta la quota del patrimonio ereditario necessariamente riservata ai legittimari.
Al fine di assicurare che la quota di legittima sia effettivamente acquisita dai legittimari, il codice civile (artt.553-564 c.c.) prevede delle azioni, tra loro connesse e consequenziali (azione di riduzione e restituzione),dirette alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, se intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili, sia di immobili).
Vediamo in sintesi le due azioni:
azione di riduzione: azione personale che rende inefficaci le donazioni (o le disposizioni testamentarie) compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario;
azione di restituzione : se e solo se il legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione (o testamento) ha ricevuto beni per valore superiore alla quota disponibile, egli può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la restituzione.
Quote di legittima
Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre, successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti. L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo la morte del De cuius;
il futuro legittimario non può rinunciare a tale diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.).
Termini di prescrizione
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004).
Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.
L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario.
L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione.
Le novità della legge 80/2005
Con la l. 80/2005 (in vigore dal 15 maggio 2005) sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni di provenienza
donativa.
Di seguito si evidenziano le principali modifiche previste dalle nuove disposizioni:
1) l’azione di restituzione (azione reale conseguente all’azione di riduzione) può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso;
2) se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene vienerecuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l’usufrutto) restano efficaci, fermo
però restando “l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni” (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di
riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall’apertura della successione. Se, invece, l’azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche (c.d. effetto purgativo dell’azione di riduzione
3) affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai
parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla l. 80/2005) la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi
causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione.
In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l’opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.
Fermo restando quindi il limite di prescrizione decennale, la l. 80/2005 ha introdotto un nuovo ed ulteriore termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione,
entro il quale il legittimario può esercitare l''azione di riduzione per ottenere la restituzione dei beni donati. Trascorsi 20 anni dalla donazione, infatti, il legittimario che non trovi nel donatario un patrimonio sufficiente a ripristinare la propria quota di legittima, non può avanzare più alcuna pretesa nei confronti di un eventuale terzo cui sia pervenuto il bene dal donatario.
La nuova disposizione agevola così la circolazione dei beni oggetto di donazione sui quali i legittimari lesi non possono più avanzare pretese nei confronti di terzi, se sono decorsi 20 anni dalla donazione e se non è intervenuta opposizione stragiudiziale alla donazione.
L’opposizione alla donazione era un atto sconosciuto nel diritto vigente e rappresenta la soluzione offerta dal legislatore alla minore tutela riconosciuta al legittimario.
Se prima della riforma, infatti, il legittimario per poter esperire l’azione di riduzione verso atti donativi compiuti in vita dal de cuius e lesivi della sua quota di legittima era soggetto esclusivamente al termine di prescrizione decennale che scattava dalla data di apertura della successione, in seguito alle novità della l. 80/2005 il legittimario si ritrova a dover fare i conti con l’ulteriore termine di 20 anni decorrente dalla donazione, decorso il quale egli potrebbe sì risultare vittorioso nell’azione di riduzione, ma potrebbe non accedere alla successiva azione di restituzione.
Va sottolineato che l’eventuale rinuncia al diritto di opposizione, che permette il decorso del termine di 20 anni, non significa mai rinuncia all’azione di riduzione.
Resta infatti fermo il divieto secondo cui i legittimari non possono rinunciare all’azione di riduzione finché vive il donante (art. 557 c.c.)
NOVITA’ LEGGE 80/2005 (entrata in vigore 15 maggio 2005)
1. L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 anni dalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è al sicuro da ogni pretesa.
2. L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene e che sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni peso o ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.
3. L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del termine dalla donazione; essa perde effetto se non rinnovata entro 20 anni.
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