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Durata e rinnovo dei contratti di locazioni immobili non ad uso abitazione

Con la sentenza n. 15718 dell''11 luglio 2006, la Cassazione ha chiarito alcuni punti dei contratti di locazione ad uso non abitativo, in particolare sul rinnovo e sulla durata dei contratti stessi.

Riguardo ai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo - industriali, commerciali, artigianali, alberghieri e turistici -, la previsione di clausole tramite le quali viene pattuita una durata superiore a quella minima stabilita per legge, non esclude il rinnovo tacito alla prima scadenza, salvo disdetta. Per quanto riguarda i contratti alberghieri la durata minima è fissata in 9 anni, mentre per gli altri contratti ad uso non abitativo la durata minima è di 6 anni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15718 dell''11 luglio 2006, nella quale si specifica che nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia superiore a 6 anni (o superiore a 9 anni nel caso di contratto alberghiero), la clausola che limita la durata del rinnovo - prevedendo una durata complessiva fra durata iniziale e primo rinnovo non superiore a 12 anni (o 18 anni nel caso degli alberghi) - è da ritenersi nulla.

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