
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2007
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l''emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(Ordinanza n. 3584). (GU n. 99 del 30-4-2007)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Tenuto conto che, a fronte dell''ingente morosita'' dei comuni della regione Campania nel pagamento della tariffa di smaltimento deirifiuti, sono state avviate dal Ministero dell''interno, ai sensi dell''art. 2, comma 2 del citato decreto-legge n. 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, le
corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti aimedesimi comuni;
Considerato che la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall''attuazione del citato decreto-legge n. 245/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, copre i costi dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 maggio 2006;
Ravvisata la necessita'' di recuperare con urgenza le risorse finanziare spettanti al commissario delegato per la gestione dell''emergenza rifiuti nella regione Campania a decorrere dal 1° giugno 2006 e fino alla cessazione dello stato di emergenza;
Tenuto conto, altresi'', che il credito, dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, maturato dal commissario delegato per l''emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all''art. 1, comma 20, della legge
20 dicembre 2004, n. 311, ammonta a circa 43 milioni di euro;
Ritenuto che si possa provvedere, previa intesa dei comuni morosi, alla compensazione dei crediti maturati dallo Stato nei confronti dei predetti comuni che risultano monitorati dal Ministero dell''interno;
Sentito il Ministero dell''interno;
Sentito il Ministero dell''economia e delle finanze, e di cui alla nota del 6 aprile 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Fino alla concorrenza dei crediti vantati dal commissario delegato per l''emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni della stessa regione indicati al comma 2, per i quali si applicano le disposizioni di cui all''art. 1, comma 20, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, per i costi di smaltimento dei rifiuti dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, previa intesa dei comuni medesimi, e'' autorizzata la compensazione con le somme iscritte nei residui passivi dello stato di previsione del Ministero dell''interno attribuite ai predetti comuni dallo Stato a titolo di trasferimenti erariali per gli esercizi sino al 2006 e non ancora erogate.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti comuni:
Acerra, Afragola, Aversa, Battipaglia, Benevento, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de'' Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco.
3. Il Ministero dell''interno provvede al versamento delle somme di cui al comma 1 direttamente sulla contabilita'' speciale intestata al commissario delegato per l''emergenza rifiuti nella regione Campania.
La presente ordinanza sara'' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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