Esclusione della no-tax

ESCLUSIONE DELLA NO-TAX AREA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI (ART. 36, COMMA 22) Il comma 22, alle lettere a) e b), apporta modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 24 del TUIR, relative alla determinazione della base imponibile per i soggetti non residenti.
In particolare, la lettera a) sostituisce l’art. 3, comma 1, del TUIR, concernente la determinazione del reddito complessivo, prevedendo l’esclusione, per i redditi prodotti in Italia dai soggetti non residenti, dall’applicazione dei benefici fiscali di cui agli articoli 10, 11 e 12 del TUIR. Tali benefici consistono, rispettivamente, nella deduzione per oneri, nella deduzione per assicurare la progressività e nella deduzione per familiari a carico.
Peraltro, con riferimento alla esclusione dall’applicazione dell’art. 10 del TUIR, riguardante gli oneri deducibili, si fa presente che la modifica apportata all’art. 3 del TUIR non reca innovazioni sostanziali.
Dalla lettura combinata dell’art. 3 e dell’art. 24 del TUIR, che non ha subito modifiche al comma 2, si evince che continuano ad essere esclusi dal reddito complessivo dei soggetti non residenti i soli oneri deducibili di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1, dell’art. 10 del TUIR (canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili, contributi, donazioni e oblazioni in favore delle organizzazioni non governative, indennità corrisposte al conduttore per la perdita di avviamento, erogazioni liberali in denaro in favore del clero italiano, erogazioni liberali in denaro di cui all’art. 29, comma 2, della legge n. 516/88, all’art. 21, comma 1, della legge n. 517/88, e all’art. 3, comma 2, della legge n. 409/93).
Pertanto, come nel previgente regime, i soggetti non residenti continuano a fruire del beneficio fiscale di cui all’art. 10 esclusivamente per gli oneri indicati nell’art. 24, comma 2.
Di carattere sostanziale è, invece, la modifica normativa che prevede l’esclusione dalla deduzione per assicurare la progressività dell’imposta di cui all’art. 11 del TUIR.
L’applicazione della no-tax area per i soggetti non residenti è stata esclusa in ragione del fatto che la deduzione in discorso, compresa la quota base, prevista nella misura di tremila euro, che opera in favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotta, è finalizzata a garantire la progressività dell’imposizione e per tale ragione si commisura al reddito complessivo di ciascun contribuente.
Il reddito complessivo però, è un attendibile segnalatore della situazione economica del contribuente solo per i soggetti residenti, i quali, come è noto, sono tassati in Italia con riferimento a tutti i loro redditi, ovunque prodotti.
Ciò non accade invece per i non residenti, il cui reddito, per la quota percepita in Italia, costituisce solo una parte del reddito complessivo che viene assoggettato a tassazione nel paese di residenza e quindi costituisce un parametro insufficiente della capacità contributiva complessiva.
Per tale motivo, il legislatore ha ritenuto opportuno escludere l’applicazione della no-tax area per il non residente, sul presupposto che sarà il suo Stato di residenza, che conosce (e tendenzialmente assoggetta ad imposizione) tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, a riconoscergli eventuali benefici collegati alla capacità reddituale complessiva.
In merito alle deduzioni per oneri di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, si fa presente che i non residenti erano già esclusi dalla fruizione di tale beneficio fiscale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, concernente la determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti, quest’ultimi erano, infatti, già esclusi dal diritto a fruire delle detrazioni per carichi familiari.
All’atto della trasformazione del beneficio fiscale in discussione, da detrazione d’imposta a deduzione, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2005, la scrivente, con circolare 6 giugno 2005, n. 31, ha chiarito che “in base ad una interpretazione logico sistematica, si deve ritenere che le nuove deduzioni non modifichino in maniera sostanziale le regole di tassazione previste per i soggetti non residenti: se, difatti, ai sensi dell’art. 24 del TUIR le detrazioni per oneri di famiglia…non erano riconosciute in riduzione dell’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, analogamente le nuove deduzioni non devono operare in riduzione del reddito da assoggettare a tassazione nel territorio dello Stato”.
Ne consegue che la norma di nuova introduzione, diretta a prevedere l’esclusione dall’applicazione dell’art. 12 per i redditi prodotti in Italia dai non residenti, deve ritenersi una norma di coordinamento formale.
In ragione del passaggio dalle detrazioni alle deduzioni per carichi di famiglia, si fa presente altresì che l’art. 36 in discussione, al comma 22, lett. b), prevede l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 24 del TUIR, che, come sopra ricordato, escludeva la spettanza, per i non residenti, delle detrazioni per carichi di famiglia..
Decorrenza e adempimenti
La norma in esame, poiché riferita alla determinazione dell’IRPEF, imposta dovuta per anni solari, trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2006.
Con riferimento agli adempimenti a carico del sostituto d’imposta, si fa presente che la norma trova applicazione immediata e che, pertanto, sulle retribuzioni corrisposte a decorrere dal 4 luglio 2006 il sostituto non dovrà più riconoscere la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta.
Per quanto concerne il recupero delle quote di deduzione riconosciute nel periodo antecedente l’entrata in vigore del d.l. in commento, il sostituto può provvedere in sede di conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se interviene nel corso d’anno, ovvero può anche distribuire il maggior onere fiscale sui periodi di paga al fine di evitare un aggravio per i contribuenti interessati.