
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell''edilizia" - TITOLO I PRINCIPI GENERALI-Art. 7.
1. Il proprietario, il conduttore, l''amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilitą, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinche'' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L''operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attivitą a regola d''arte, nel rispetto della normativa vigente. L''operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l''obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialitą dell''impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Approfondimenti |
Glossario |