Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
 
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita'' economiche e la
nascita di nuove imprese.
 
 
 
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
 
1. E'' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione delcontratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che ilmutuatario, che richieda l''estinzione anticipata o parziale di uncontratto di mutuo per l''acquisto della prima casa, sia tenuto ad unadeterminata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1sono nulle di diritto e non comportano la nullita'' del contratto.
 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contrattidi mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto.
4. Ai fini dell''applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, per acquisto della prima casa si intende l''acquisto
effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire lapropria residenza.
 
5. L''Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi
dell''articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolegenerali di riconduzione ad equita'' dei contratti di mutuo in esseremediante, in particolare, la determinazione della misura massimadell''importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipatao parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell''accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita''e'' stabilita dalla Banca d''Italia e costituisce norma imperativa aisensi dell''articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai finidella rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
 
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazionedei contratti di mutuo stipulati prima della datadi entrata invigore del presente decreto, nei casi in cuiil debitore proponga lariduzione dell''importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.