Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Franchigia IVA per contribuenti minimi

L’articolo 37, comma 15, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 32-bis che introduce un nuovo regime IVA (c.d. “regime della franchigia”), applicabile a decorrere dall’anno 2007. Esso prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (c.d. contribuenti minimi).

 
1 Soggetti destinatari
 
Il regime è destinato, in particolare, alle persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali residenti nel territorio dello Stato, che non hanno effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni, e che realizzano un ridotto volume d’affari.
 
Sono, invece, esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il volume d’affari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante identificazione diretta nonché i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta quale, ad esempio, il regime dettato per il settore agricolo, per l’editoria, per le agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.
 
Come accennato, il regime in esame non si sovrappone alle disposizioni “speciali” dettate dall’articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 per i produttori agricoli, le quali continueranno pertanto ad applicarsi, anche nella parte riguardante l’“esonero” di cui al comma 6 del medesimo articolo
 
La franchigia IVA trova applicazione, invero, esclusivamente per i produttori agricoli che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, ai sensi dall’articolo 34, comma 11 del DPR n. 633 del 1972.
 
Sono, altresì, esclusi dal regime di semplificazione in argomento i contribuenti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972, ovvero di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.
 
I soggetti cui si applica il regime della franchigia sono individuati attraverso un numero speciale di partita IVA. In particolare, i commi 5 e 6 del nuovo articolo 32-bis stabiliscono che, per i contribuenti già in attività il numero speciale è attribuito direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito della prima comunicazione dei dati, mentre per i soggetti che iniziano l’attività e che ritengono di versare nelle condizioni previste dalla normativa in commento, l’attribuzione avviene a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35.
 
2 Determinazione del volume d’affari
 
Il regime della franchigia si applica ai contribuenti che hanno realizzato nell''anno solare precedente, o prevedono di realizzare, in caso di inizio attività, un volume d''affari non superiore a 7.000 euro. Per la determinazione del volume d’affari occorre fare riferimento, ai sensi dell’articolo 20 del DPR n. 633 del 1972, all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all''anno solare precedente - tenendo conto della variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 - con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di servizi tra attività separate nell’ambito della stessa impresa (cfr articolo 36, ultimo comma, del DPR n. 633)
 
Nel caso in cui il soggetto svolga più attività occorre considerare il volume d''affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata ai sensi del menzionato articolo 36, o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali espressamente disciplinati. Al calcolo del limite di cui al comma 1 concorrono, quindi, anche i corrispettivi ed i compensi afferenti le attività escluse dal regime in commento in quanto assoggettate a regimi speciali.
 
3 Casi in cui il regime della franchigia non è applicabile

a) Disapplicazione per opzione

 
Il regime della franchigia rappresenta il regime naturale per i contribuenti che versano nelle condizioni sopra elencate, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32-bis.
 
Secondo le regole dettate dal regolamento approvato con DPR 10 novembre 1997, n. 442, l’opzione vincola il contribuente per un triennio (articolo 3) e, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando è concretamente applicata. Il regolamento stabilisce che l’opzione sia comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata; fino a tale momento la scelta si desume dal comportamento concludente tenuto dal contribuente.
 
Le medesime disposizioni si applicano in caso di revoca dell’opzione, che ha effetto dall’anno nel corso del quale è operata. In tale evenienza, atteso che l’applicazione del regime della franchigia comporta l’esonero per il contribuente dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (vedi infra), la scelta è comunicata presentando unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il “quadro VO” (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA (articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997).

b) Disapplicazione di diritto

 
La norma prevede la fuoriuscita dal regime qualora sia superato anche uno dei limiti fissati nel comma 1, ossia quando il volume d’affari realizzato supera i 7.000 euro ovvero sono effettuate cessioni all’esportazione.
 
Al riguardo, l’articolo 32-bis, comma 14, prevede che il regime cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui è superato uno dei limiti, ovvero a decorrere dal medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il cinquanta per cento del limite stesso.
 
Ad esempio, se il volume d’affari realizzato nel 2007 è pari a 9.000 euro il contribuente calcolerà l’imposta nei modi ordinari a decorrere dall’anno 2008; se, invece, il volume d’affari realizzato nel 2007 è pari a 11.000 euro, il contribuente dovrà applicare l’imposta nei modi ordinari già a decorrere dall’anno 2007. In tal caso, l’imposta andrà applicata secondo le regole ordinarie fin dall’inizio dell’anno e, pertanto, il contribuente dovrà calcolare e versare l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate nell’anno 2007 dopo aver detratto l’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
 
4 Esonero dagli obblighi tributari ai fini IVA
 
Il nuovo regime naturale prevede che i soggetti in parola siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta periodica e annuale (articoli 27 e 30 del DPR n. 633 del 1972 e articoli 17 – 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 322) e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR n. 633 del 1972, ossia:
 
registrazione delle fatture emesse (articolo 23),
 
registrazione dei corrispettivi (articolo 24)
 
registrazione degli acquisti (articolo 25)
 
dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del  
 DPR 22 luglio 1998, n. 322)
 
compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori (articolo 37, commi 8 e 9 del decreto)
 
tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.
 
 
5 Adempimenti obbligatori

Permangono, comunque, alcuni adempimenti in capo ai contribuenti minimi in franchigia, quali:

 
l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
 
l’obbligo di certificazione dei corrispettivi;
 
l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
 
l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad es. inversione contabile) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
 
l’obbligo di versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
 
Per ciò che concerne i primi due adempimenti, nulla risulta innovato rispetto all’ordinario regime degli obblighi documentali previsti dalle norme che regolano gli adempimenti tributari ai fini dell’IVA.
 
Le modalità ed i termini con cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi saranno stabiliti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 15 dell’articolo in commento.
 
In relazione agli acquisti intracomunitari ed alle altre operazioni per le quali risultano debitori d’imposta i soggetti a cui si applica il regime dei contribuenti minimi in franchigia sono tenuti a integrare le fatture di acquisto con l’indicazione dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, ed a versare la stessa entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
 
Per tutti gli adempimenti tributari i contribuenti in parola possono farsi assistere dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente; qualora decidano di avvalersi di tale facoltà i contribuenti dovranno dotarsi di un’apparecchiatura informatica, corredata da accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
 
6 Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione
 
La normativa in commento, nel semplificare gli adempimenti tributari posti a carico dei predetti contribuenti minori, dispone altresì, che i medesimi non possano addebitare l’imposta a titolo di rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
 
Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non dovranno recare l’addebito dell’imposta.
 
Come già chiarito nel paragrafo precedente, l’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (cfr articolo 32-bis, comma 11).
 
7 Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione
 
L’applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972. La fattispecie è disciplinata al comma 3 del predetto articolo, che regola – appunto - le ipotesi in cui nel corso  dell’attività esercitata interviene una modifica al regime d’applicazione dell’imposta. In tale circostanza, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. A tal riguardo, si segnala che il comma 5 dell’articolo 19-bis2 stabilisce che la rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte del reddito è superiore al 25 per cento.
 
Per effettuare la rettifica sarà necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, anche al fine di permettere i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (si veda in proposito la circolare del 24 dicembre 1997, n. 328/E).
 
Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario dell’IVA.
 
Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, l’articolo 32-bis, comma 8, dispone che l’imposta dovuta sia versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, la prima rata è anticipata al 27 dicembre 2006. Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 2007, devono versare l’IVA che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini:
 
prima rata: 27 dicembre 2006;
seconda rata: 16 marzo 2008;
terza rata: 16 marzo 2009.
 
La norma prevede, inoltre, la facoltà di estinguere il debito mediante lo strumento della compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, ovvero con eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata è punibile con la sanzione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento dell’importo non versato) e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
 
Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nell’ultima dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa all’anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2007 deve evidenziare le rettifiche della detrazione conseguenti al passaggio nella dichiarazione annuale per il 2006.
 
8 Dichiarazione annuale
 
Al fine di rendere neutrali gli effetti prodotti dal transito dal regime ordinario di applicazione dell’IVA al regime della franchigia, nel quale i soggetti sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta, il comma 9 dell’articolo in commento dispone che con l’ultima dichiarazione annuale presentata deve essere corrisposta anche l’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita di cui all’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, ancorché non se ne sia ancora verificata l’esigibilità. Trattasi dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, per le quali l’esigibilità dell’imposta è generalmente differita al momento del pagamento del corrispettivo.
 
9 Rimborso dell’imposta a credito
 
Sempre con riferimento all’ultima dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di applicazione dell’imposta nei modi ordinari, qualora, eseguite le opportune rettifiche previste dall’articolo 19-bis2, emerga una eccedenza di credito IVA, il medesimo potrà essere chiesto a rimborso se sussistono i presupposti di cui all’articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
 
10 Ulteriori modifiche
 
Il comma 16, infine, modifica l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedendo che le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono cessioni intracomunitarie rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro, con la conseguenza che le stesse si configurano come cessioni interne senza diritto di rivalsa.

Glossario