La normativa in commento, nel semplificare gli adempimenti tributari posti a carico dei predetti contribuenti minori, dispone altresì, che i medesimi non possano addebitare l’imposta a titolo di rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non dovranno recare l’addebito dell’imposta.
Come già chiarito nel paragrafo precedente, l’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (cfr articolo 32-bis, comma 11).
7 Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione
L’applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972. La fattispecie è disciplinata al comma 3 del predetto articolo, che regola – appunto - le ipotesi in cui nel corso dell’attività esercitata interviene una modifica al regime d’applicazione dell’imposta. In tale circostanza, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. A tal riguardo, si segnala che il comma 5 dell’articolo 19-bis2 stabilisce che la rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte del reddito è superiore al 25 per cento.
Per effettuare la rettifica sarà necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, anche al fine di permettere i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (si veda in proposito la circolare del 24 dicembre 1997, n. 328/E).
Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario dell’IVA.
Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, l’articolo 32-bis, comma 8, dispone che l’imposta dovuta sia versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, la prima rata è anticipata al 27 dicembre 2006. Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 2007, devono versare l’IVA che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini:
• prima rata: 27 dicembre 2006;
• seconda rata: 16 marzo 2008;
• terza rata: 16 marzo 2009.
La norma prevede, inoltre, la facoltà di estinguere il debito mediante lo strumento della compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, ovvero con eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata è punibile con la sanzione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento dell’importo non versato) e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nell’ultima dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa all’anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2007 deve evidenziare le rettifiche della detrazione conseguenti al passaggio nella dichiarazione annuale per il 2006.
8 Dichiarazione annuale
Al fine di rendere neutrali gli effetti prodotti dal transito dal regime ordinario di applicazione dell’IVA al regime della franchigia, nel quale i soggetti sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta, il comma 9 dell’articolo in commento dispone che con l’ultima dichiarazione annuale presentata deve essere corrisposta anche l’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita di cui all’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, ancorché non se ne sia ancora verificata l’esigibilità. Trattasi dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, per le quali l’esigibilità dell’imposta è generalmente differita al momento del pagamento del corrispettivo.
9 Rimborso dell’imposta a credito
Sempre con riferimento all’ultima dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di applicazione dell’imposta nei modi ordinari, qualora, eseguite le opportune rettifiche previste dall’articolo 19-bis2, emerga una eccedenza di credito IVA, il medesimo potrà essere chiesto a rimborso se sussistono i presupposti di cui all’articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
10 Ulteriori modifiche
Il comma 16, infine, modifica l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevedendo che le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono cessioni intracomunitarie rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro, con la conseguenza che le stesse si configurano come cessioni interne senza diritto di rivalsa.