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Il Contratto di mediazione

Il contratto di mediazione non deve avere necessariamente forma scritta, ma può essere concluso anche oralmente, accettando senza opposizione un intervento mediatorio chiaramente riconoscibile.

Il rapporto giuridico esiste indipendentemente dal preventivo accordo manifestato dalle parti sulla persona del mediatore, in quanto lo stesso, trae origine e fondamento dalla volontà dei soggetti manifestata esplicitamente o implicitamente.

Pertanto, il consenso necessario per ritenere concluso il contratto di mediazione, ove non sia frutto di uno specifico incarico conferito al mediatore, può essere manifestato validamente anche per “ facta concludentia “, come quando la parte si avvalga consapevolmente dell’opera del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ., sez. III, 14 aprile n.3472).

Il mediatore ha diritto al compenso, senza che per il conferimento dell’incarico sia necessaria la forma scritta, la quale resta obbligatoria per la stipulazione di contratti da parte di enti pubblici (si confronti a tale proposito la CASS. CIV. SEZ.III sentenza n.°11384 del 25/10/1991).

La giurisprudenza ha precisato che, affinché il mediatore possa far valere il suo diritto al pagamento della provvigione è sufficiente che dimostri che la conclusione dell''affare sia ricollegabile all''opera da lui svolta, e non occorre che il mediatore partecipi a tutte le fasi della trattativa, fino all''accordo definitivo: di conseguenza, anche la semplice attività di reperimento ed indicazione dell''altro contraente o di segnalazione dell''affare, legittima il diritto alla provvigione, se tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca, compiuta dal mediatore e valorizzata dalle parti ( Corte di Cassazione, sez.II civile, 14 ottobre 1988 n. 5560; Corte di Cassazione, sez. II civile,14 dicembre 1988 n. 6813; Tribunale di Catania, 11 gennaio 1977; Corte di Cassazione, sez. III civile, 20 febbraio 1997 n. 1566)

La figura del mediatore trova il proprio fondamento nelle disposizioni contenute agli artt. 1754 e ss. del Cod. Civ.
Secondo l''art. 1754, " é mediatore colui che mette in relazione due o più parti, per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".
La figura giuridica, così delineata, é stata successivamente oggetto di regolamentazione, da parte di alcune leggi speciali intese a porre disposizioni precise, in merito alle modalità di esercizio dell''attività di mediatore. Attualmente, é in vigore la legge 3 febbraio 1989 n.39, la quale ha innovato la preesistente disciplina, contenuta nella legge 21 marzo 1958 n. 253.

In particolare, le nuove disposizioni richiedono, per l''esercizio della attività di mediazione, l''iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, tenuto presso la camera di commercio, nel cui ambito territoriale risiede il mediatore. Pertanto, il contratto di mediazione, perfezionato da un soggetto non iscritto all''albo deve considerarsi nullo, per contrasto con una norma imperativa, con la conseguenza che il mediatore dovrà restituire alle parti contraenti, quanto ricevuto a titolo di provvigione, né, d''altronde si vedrà riconosciuto il diritto di esercitare azione, per l''ottenimento della suddetta provvigione ( Pretura di Torino, 25 luglio 1996; Corte di Cassazione, sez. III civile, 15 aprile 1998 n. 3803 ).