Il comma 26-quinquies dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 modifica il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”, prevedendo, dopo la lettera e), le seguenti due ulteriori ipotesi per le quali è proponibile ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale:
e-bis): l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter): il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
In via preliminare, è opportuno rilevare che l’indicata modifica normativa è stata introdotta in sede di conversione del decreto e, pertanto, il nuovo testo dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, entra in vigore unitamente alla legge di conversione.
Per quanto concerne l’ipotesi di cui alla nuova lettera e-bis), si osserva che l’articolo 77 del DPR n. 602 del 1973 prevede che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati. In sostanza, quindi, al concessionario è riconosciuta una garanzia di tipo reale mediante l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi del comma 3 dello medesimo articolo 19, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all''atto notificato, ne consente l''impugnazione unitamente a quest''ultimo.
L’altra innovazione introdotta dal comma 26-quinquies dell’articolo 35 è rappresentata dalla possibilità di proporre ricorso al giudice tributario avverso il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del DPR n. 602 del 1973.
In proposito si ricorda che, ai sensi del predetto articolo 86, il concessionario, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati; l’iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari va comunicata ad opera del concessionario al soggetto nei confronti del quale è disposto il fermo stesso.