Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto
(LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008 - art.55)
“DISPOSIZIONI PER FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2008 -"
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.560, o di leggi precedenti regolanti il riscatto, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 BIS DEL 4 FEBBRAIO 2008 destinazione d’uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento o di garanzia, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. Tali vincoli operano anche in capo agli eredi.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l’assegnatario, ovvero gli aventi causa, possono alienare l’alloggio. In tal caso, l’alienante è tenuto a darne comunicazione all’ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del 3 per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell’atto di cessione, fino ad un massimo del 70 per cento.
3. Il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n.560/1993, e della quota variabile decrescente dal 15 per cento all’1 per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui alcomma 1 del presente articolo.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.
5. Sono nulli gli atti ed i contratti aventi ad oggetto alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di assegnatari o aventi causa in violazione del presente articolo.
<< indietro
Approfondimenti |
Glossario |