Incentivazione esodo dipendenti

INCENTIVAZIONE PER L’ESODO DEI DIPENDENTI – MODIFICA AGEVOLAZIONE IRPEF - Il comma 23 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 223 dispone l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR, che prevedeva un’agevolazione, ai fini dell’IRPEF, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l’esodo.
In particolare, l’art. 19, comma 4-bis, del TUIR, prevedeva l’applicazione dell’aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto in misura ridotta alla metà quando i soggetti beneficiari delle somme, corrisposte al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, fossero donne con più di 50 anni di età o uomini di età superiore a 55 anni.
Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contrattato un piano incentivato di esodo, la norma prevede un regime transitorio applicabile ai piani d’incentivo all’esodo concordati prima dell’entrata in vigore del decreto.
Più precisamente, la disciplina di cui al comma 4-bis dell’art. 19 del TUIR continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006), nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati anche successivamente all’entrata in vigore del decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.