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LE CONSEGUENZE DELL’EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA PROVVISTA

LE CONSEGUENZE DELL’EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA PROVVISTA


Dall’1.9.2006 le banche adottano regole più severe per il trattamento degli assegni che, al momento della presentazione al pagamento, non risultano coperti da fondi (c.d. assegni “senza provvista”).

Va innanzitutto ricordato che l’emissione di assegni “senza provvista” costituisce un illecito amministrativo, essendo stato depenalizzato dall’art. 29, D.Lgs. n. 507/99.

L’illecito si perfeziona nel momento in cui il titolo, presentato al pagamento in tempo utile (entro 8 giorni ovvero 15 giorni dall’emissione a seconda che si tratti di assegni su piazza ovvero fuori piazza), risulta non pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.

Allo stesso è collegata l’applicazione di sanzioni pecuniarie e accessorie, la cui inosservanza ha peraltro rilevanza penale.

Le sanzioni accessorie si incentrano, in particolare:

  • sull’iscrizione nella c.d. CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), che consiste in un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali (nonché delle carte di pagamento), istituito presso la Banca d’Italia al fine di assicurare la sicurezza ed efficienza dei sistemi di pagamento;

  • nel conseguente divieto di emettere assegni per almeno 6 mesi e a qualunque banca o ufficio postale di stipulare, per la medesima durata, nuove convenzioni di assegno con il traente nonché di pagare gli assegni tratti dallo stesso dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nel limite della provvista (c.d. “revoca di sistema”).

Inoltre, sono previste le seguenti, ulteriori conseguenze:

  • obbligo di corrispondere al beneficiario dell’assegno una penale pari al 10% della somma dovuta e non pagata, degli interessi per il ritardato pagamento e delle eventuali spese per il protesto;

  • applicazione di una sanzione pecuniaria:

  • da € 516,45 a € 3.098,74 per gli assegni di importo inferiore o uguale a € 10.329;

  • da € 1.032,91 a € 6.197,48 per gli assegni di importo superiore a € 10.329.

È possibile evitare le predette sanzioni pecuniarie e accessorie provvedendo, entro 60 giorni dal termine per la presentazione al pagamento, al pagamento dell’importo dell’assegno e dei relativi oneri accessori (penale pari al 10%, interessi ed eventuali spese di protesto).

Tenendo presente che il termine per la presentazione al pagamento è di 8 ovvero 15 giorni dalla data di emissione a seconda che si tratti di assegno su piazza ovvero fuori piazza, il termine per il pagamento tardivo è pertanto di 68 (60 + 8) ovvero di 75 (60 + 15) giorni dall’emissione.

A tale proposito, va sottolineato che il pagamento tardivo effettuato soltanto per l’importo nominale dell’assegno, senza ricomprendere i predetti oneri accessori, non consente di evitare l’iscrizione alla CAI e le altre conseguenze sanzionatorie.

Il pagamento tardivo può essere effettuato, alternativamente:

  • costituendo sul c/c i fondi necessari per il pagamento dell’intero importo dovuto (valore nominale dell’assegno + penale 10% + interessi + eventuali spese di protesto);

  • direttamente al beneficiario dell’assegno, sempre con riferimento all’intero intero importo dovuto; in tal caso, al fine di provare l’avvenuto pagamento, è necessario che il beneficiario rilasci un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dovrà specificare l’ammontare delle somme incassate (valore nominale + oneri accessori); in alternativa si ritiene possibile indicare che “il pagamento è avvenuto ai sensi e nei termini di legge”.