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MINUSVALENZE DERIVANTI DALL''ASSEGNAZIONE AI SOCI-ARTICOLO 101 tuir

Il comma 18 dell’articolo 36 del decreto LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006  modifica il comma 1, dell’articolo 101 del TUIR, eliminando la lett. c), introdotta con la riforma dell’IRES, che consentiva la deduzione delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Sono, pertanto, indeducibili le minusvalenze in argomento, costituite dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

Tale modifica, ai sensi del successivo comma 19, si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto.

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