Mediatori creditizi - Adempimenti e obblighi
Verifica della permanenza dei requisiti nell''ambito di società
La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all''organo amministrativo.
La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell''acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all''UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.
Comunicazioni di nuovi soggetti controllanti o svolgenti funzioni di amministrazione direzione e controllo nell''ambito di società
Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell''articolo 23 del Testo Unico bancario devono essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduta, avvalendosi del modello UIC/MC - B.
Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità avvalendosi del modello UIC/MC - B.
Normativa sulla trasparenza
Nello svolgimento della propria attività, i mediatori creditizi devono conformarsi alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute, tra l''altro, nel Provvedimento dell''UIC del 29/4/2005 (Parte IV). L''inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità comporta l''applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a 12.911 (art. 144, D.lgs. n. 385/1993 - T.U.B.). Detti importi sono stati di recente quintuplicati a seguito dell''emanazione della legge n. 262/2005
La pubblicità a mezzo stampa dell''attività di mediazione creditizia è subordinata all''indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione all''albo (ai sensi dell''art. 16, comma 6, della legge n. 108/1996).
Adempimenti antiriciclaggio
Ai mediatori creditizi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette (D.lgs. n. 374/1999; D.lgs. n. 56/2004). Le modalità per l''adempimento dei suddetti obblighi sono definite dal decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 143 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.
Divieti di concludere contratti o effettuare pagamenti
Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l''erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, dpr 28 luglio 2000, n. 287) ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall''intermediario o dal cliente.
E'' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell''intermediario erogante.
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