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Misure per il mercato del gas

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita'' economiche e la
nascita di nuove imprese.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale
e la promozione della concorrenza
 
Art. 11.
Misure per il mercato del gas

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l''Autorita'' per l''energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di
gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l''anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita'' di cui all''articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita'' di cui all''articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall''Autorita'' per l''energia elettrica e il gas. Con decreto del
Ministro dell''economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita'' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le autorizzazioni all''importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell''articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all''obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalita'' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall''Autorita'' per l''energia
elettrica e il gas.

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