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Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita'' economiche

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita'' economiche e la
nascita di nuove imprese.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale
e la promozione della concorrenza
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita'' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta'' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita'' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita'' all''acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita'' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita'' europea.
2. Le attivita'' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l''attivita'' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita'', da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita'', e al
rispetto dell''obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita'' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita'' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell''industria, del commercio e dell''artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita'' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita'' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita'' e capacita'' economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attivita'' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
ed in ogni caso le attivita'' professionali di cui al presente
comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita'' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall''articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all''obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo in storia dell''arte o in archeologia o titolo equipollente, l''esercizio dell''attivita'' di guida turistica o accompagnatore turistico non puo'' essere negato, ne'' subordinato allo svolgimento dell''esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
5. L''attivita'' di autoscuola e'' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita'' da presentare all''amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della
capacita'' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All''articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e'' sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell''articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» e'' sostituita dalla seguente:
«dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del
territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell''articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell''articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e'' inserito il seguente:
«L''iscrizione all''albo dei consulenti del lavoro non e'' richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'' dall''ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All''articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita'' distanti piu'' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei comuni in cui sono ricomprese le localita'' oggetto della
relazione di traffico».

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