I modelli devono essere utilizzati per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative all’anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione.
A tal proposito, con riferimento ai soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il decreto ha aggiunto il seguente periodo: “relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2”. Con questa specificazione il legislatore ha inteso riferire tale disposizione esclusivamente ai soggetti IRES di cui all’articolo 73 del TUIR.
L’articolo 37, comma 10, lettera b) del decreto, modificando l’articolo 2 del citato DPR n. 322, ha previsto che le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presentino la dichiarazione in forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., tra il 1° maggio ed il 30 giugno ed in via telematica entro il 31 luglio. In precedenza la disposizione prevedeva per la modalità cartacea il termine finale del 31 luglio e quello del 31 ottobre per la modalità telematica.
La medesima disposizione, relativamente a tutti i soggetti IRES, modificando il comma 2 dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 1998, ha stabilito che la presentazione della dichiarazione avviene esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, escludendo definitivamente la presentazione a mezzo banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a..
Ne consegue che il termine di presentazione della dichiarazione è unico e non è più legato alla modalità di presentazione mentre, in precedenza, il termine era fissato all’ultimo giorno del settimo ovvero del decimo mese successivi alla chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario, in funzione della modalità di presentazione utilizzata, cartacea ovvero telematica.
L’articolo 37, comma 10, lettera c) del decreto, modificando il comma 1 dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, ne ha abrogato il terzo periodo, il quale prevedeva che “la dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 4 può essere inclusa nella dichiarazione unificata”. Per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modelli 770) non è più prevista la possibilità di ricomprendere nella dichiarazione unificata il “modello 770 Ordinario” (analogamente a quanto già previsto per il “modello 770 Semplificato”).
La medesima disposizione, modificando il comma 2 dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, stabilisce ora che le dichiarazioni sopra menzionate, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all’Agenzia delle entrate - direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, del medesimo articolo 3 - da tutti i soggetti tenuti, per il periodo d’imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni, alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, con l’eliminazione dell’inciso relativo all’esclusione dall’obbligo all’invio telematico delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d’imposta un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000, nonché con l’inserimento nel comma del riferimento ai “parametri”, il canale telematico diviene, quindi, obbligatorio anche per le persone fisiche tenute alla dichiarazione IVA , a prescindere dal volume d’affari, e per i soggetti con attività soggette a parametri.
L’articolo 37, comma 10, lettera c) del decreto, modificando infine il comma 7 dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, ha stabilito che le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni cartacee ricevute, entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale data, dalla data dell’effettiva presentazione. Il termine di quattro mesi era precedentemente fissato in cinque mesi.
L’articolo 37, comma 10, lettera d) del decreto ha stabilito al 31 marzo il termine previsto dall’articolo 4, comma 3-bis del DPR n. 322 del 1998, al quale i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR n. 600 del 1973, tenuti al rilascio delle certificazioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, devono adeguarsi all’atto della trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati fiscali e contributivi contenuti nelle predette certificazioni, nonché degli ulteriori dati necessari per l’attività di liquidazione e controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi. In precedenza tale trasmissione doveva effettuarsi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di erogazione.
La nuova scadenza trova applicazione anche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché di quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sempre in materia di sostituti d’imposta la medesima disposizione, modificando il comma 4-bis dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, stabilisce che i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1, presentano in via telematica la dichiarazione relativa all’anno solare precedente entro il 31 marzo di ciascun anno. Tale termine era in precedenza stabilito al 31 ottobre.
Infine, la citata lettera d) del comma 10 dell’articolo 37 del decreto modifica il termine previsto dal comma 6-quater dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998; conseguentemente le certificazioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater dello stesso articolo (il CUD e le altre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati) devono essere consegnate da parte dei sostituti d’imposta entro il 28 febbraio (non più entro il 15 marzo).
L’articolo 37, comma 10, lettera e) del decreto ha completato il coordinamento delle disposizioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni anche per i casi di liquidazione di società o enti soggetti all’IRES, di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e di imprese individuali. In tali ipotesi l’articolo 5 del DPR n. 322 del 1998 stabilisce che il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione. In precedenza, il termine di presentazione era fissato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.
Analoga anticipazione è stata prevista anche nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; pertanto, le dichiarazioni devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione.
La lettera f), comma 10 dell’articolo 37 del decreto, modificando l’articolo 5-bis del DPR n. 322 del 1998, in tema di modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all’IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, ha previsto che la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione. In precedenza, anche in tali ipotesi, il termine di presentazione era fissato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica.
La lettera g) del comma 10 dell’articolo 37 del decreto, modificando l’articolo 8 del DPR n. 322 del 1998, coordinandosi con le modifiche effettuate alle disposizioni sopra descritte, ribadisce che la dichiarazione IVA va presentata esclusivamente in via telematica, anticipando il termine di presentazione della stessa al 31 luglio.
Le disposizioni in esame, come già detto, entreranno in vigore a decorrere dal 1° maggio 2007.
Per una sintetica consultazione dei termini e delle modalità di presentazione delle dichiarazioni, si veda il seguente prospetto.
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Termine di approvazione dei modelli di dichiarazione
Art. 1, comma 1 |
Entro il 15 febbraio dell’anno di utilizzo |
Entro il 31 gennaio dell’anno di utilizzo |
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Presentazione della dichiarazione
Art. 2 |
In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.:
- tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ed in via telematica:
- entro il 31 ottobre. |
In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.:
- tra il 1° maggio ed il 30 giugno
ed in via telematica:
- entro il 31 luglio. |
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Presentazione della dichiarazione
Soggetti IRES
Art. 2, comma 2 |
In forma cartacea entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in funzione della modalità di presentazione utilizzata,
in via telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese |
in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o dell’evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione. |
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Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta |
Modello 770 Semplificato
30 settembre |
Modello 770 Semplificato
31 marzo |
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Art. 4, commi 1 e 2 |
Modello 770 Ordinario
31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata)
Consegna CUD e altre certificazioni
15 marzo |
Modello 770 Ordinario
31 marzo
(presentazione solo in via autonoma per entrambe i modelli)
Consegna CUD e altre certificazioni
28 febbraio |
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Trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate per le banche e la Poste italiane S.p.a.
Art. 3, comma 7 |
Entro il termine di 5 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell’effettiva presentazione |
Entro il termine di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell’effettiva presentazione |
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Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d’imposta
Articolo 4, comma 3-bis |
Entro il 30 settembre |
Entro il 31 marzo |
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Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta
Articolo 4, comma 4-bis |
Entro il 31 ottobre di ciascun anno |
Entro il 31 marzo di ciascun anno |
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Consegna da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni CUD, e le altre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati
Articolo 4, comma 6-quater |
Entro il 15 marzo |
Entro il 28 febbraio |
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Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione di società o enti soggetti all’IRES, di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e di imprese |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica |
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individuali
Articolo 5 |
Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. |
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Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
Articolo 5 |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica |
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Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all’IRES in società soggetta a tale imposta, o viceversa
Art. 5-bis |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. |
Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica |
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Presentazione della dichiarazione relativa all''imposta sul valore aggiunto
Art. 8 |
In forma cartacea, tra il 1° febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno |
Tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in via telematica |
2 Modificazioni al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, in materia di termini di versamento delle imposte sui redditi e IRAP (art. 37, comma 11)
Il comma 11 dell’art. 37 del decreto, modificando l’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, anticipa al 16 giugno il termine per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, compresa quella unificata. Tale termine era precedentemente fissato al 20 giugno.
Analogamente, anche per quanto concerne il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP, compresa quella unificata, il termine è stato anticipato al giorno 16 (in precedenza era fissato anch’esso al giorno 20) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine di versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP, compresa quella unificata, è stabilito al giorno 16 (in precedenza era fissato anch’esso al giorno 20) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Si rammenta che anche in caso di bilancio non approvato nel termine stabilito il versamento è ora comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Tutti i contribuenti possono eseguire i versamenti nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Si ricorda che il comma 14 dell’articolo 37 del decreto stabilisce la decorrenza della predetta disposizione al 1° maggio 2007.
La prima rata dell’acconto eventualmente dovuto va versata entro i nuovi termini sopra illustrati; restano comunque fermi i termini per il versamento del secondo acconto.
3 Modifica dei termini di presentazione e trasmissione del Mod. 730 (art. 37, comma 12)
Per il modello 730, l’anticipo dei termini di presentazione e trasmissione telematica è stato previsto dal comma 12 dell’articolo 37 del decreto.
Tale disposizione, nel novellare l’articolo 13, comma 1, lettera b) del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, recante norme sull’assistenza fiscale, anticipa al 31 maggio il termine ultimo entro il quale il contribuente può presentare al CAF-dipendenti o al professionista abilitato la dichiarazione dei redditi Mod. semplificato 730. Tale termine risultava precedentemente fissato al 15 giugno.
La successiva trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni sia da parte dei sostituti d’imposta (assistenza diretta) che dei CAF-dipendenti e dei professionisti (assistenza indiretta) dovrà essere effettuata entro il 31 luglio in luogo del 20 ottobre. Quest’ultimo termine risulta modificato per effetto della correzione apportata dal decreto agli articoli 16, comma 1, lettera c) e 17, comma 1, lettera c) del D.M. n. 164 del 1999.
Anche le predette modifiche decorrono dal 1° maggio 2007, secondo quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 37 del decreto e pertanto incideranno sul modello da presentare nel 2007 relativo al periodo d’imposta 2006.
4 Adempimenti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili (Art. 37, commi 13, 53, 54 e 55)
L’articolo 37, comma 13, del decreto modifica i termini di versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I soggetti tenuti al pagamento dell’ICI, indicati dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504, provvedono ad effettuare, al comune dove sono ubicati gli immobili, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l''anno in corso in due rate.
L’importo della prima rata dell’ICI, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell''aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell''anno precedente, a seguito della nuova disposizione, deve essere pagato entro il 16 giugno (non più entro il 30 giugno). L’importo della seconda rata, pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall’ente locale per l’anno in corso e quindi comprensivo di eventuali conguagli sulla prima rata, deve essere versato dal 1° al 16 dicembre (non più dal 1° al 20 dicembre).
E’ facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno.
La finalità della norma in esame è quella di allineare le date di versamento dell’ICI a quelle delle altre imposte, per consentire la contestualità dei vari versamenti.
Il comma 53 dell’articolo 37 del decreto elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, prevista dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Tale adempimento era finora obbligatorio per il contribuente che avesse effettuato durante l’anno l’acquisto di un immobile o per il quale durante il corso dell’anno si fossero verificate delle modificazioni dei dati e degli elementi precedentemente dichiarati cui conseguisse un diverso ammontare dell’imposta dovuta relativamente agli immobili posseduti.
La finalità di tale disposizione è di eliminare la duplicazione degli adempimenti posti a carico del contribuente in tema di dichiarazione dei dati relativi ai propri immobili.
Restano comunque fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta.
Il comma 54 dell’articolo 37 del decreto stabilisce che la circolazione e la fruizione dei dati catastali gestiti dall’Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006, attuando le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall’articolo 25 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159.
Sono a carico delle regioni, province e comuni i costi inerenti alla connessione alle banche dati catastali gestite dall’Agenzia del territorio .
Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero della comunicazione.
Infine con il comma 55 dell’articolo 37, il decreto introduce la possibilità per tutti i contribuenti di effettuare il pagamento dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24, contenente la sezione denominata “ICI ed altri tributi locali”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002.
Tutti i contribuenti pertanto, a partire dal 1° maggio 2007, avranno la possibilità in sede di versamento di compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta, utilizzando, ad esempio, un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale possibilità, ad oggi, era consentita soltanto ai contribuenti proprietari di immobili nei comuni che hanno stipulato con l’Agenzia delle entrate un’apposita convenzione per la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili a mezzo del modello unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con successivo provvedimento del Direttore dell''Agenzia delle entrate, sentita la conferenza Stato - città ed autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l''attuazione delle disposizioni in commento.