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Modifiche al regime di trasparenza delle società

MODIFICHE AL REGIME DI TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA - L’art. 36, comma 16, del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006 apporta alcune modifiche all’art. 116 del TUIR che disciplina il regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta compagine sociale.

La lettera a) del comma 16 modifica il comma 1 dell’art. 116 del TUIR eliminando la specifica causa di inapplicabilità o di esclusione dal regime consistente nel possesso o acquisto di partecipazioni che si qualificano per la participation exemption.
Le predette cause di inapplicabilità o esclusione del regime, avevano la funzione di evitare che soci persone fisiche fruissero del regime agevolato di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni riservato alle sole società di capitali. Tali limitazioni, alla luce delle modifiche apportate dal medesimo comma in esame e di seguito descritte, non trovano ora più giustificazione.
 
La lettera b) del comma 16, in commento, stabisce che per le società in regime di trasparenza gli utili percepiti, di cui all’art. 89 del TUIR, e le plusvalenze realizzate, di cui all’art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento prevista per i soggetti IRPEF ai sensi dell’art. 58, comma 2, e dell''articolo 59.
 
Ne consegue che per una persona fisica la partecipazione indiretta in una società di capitali, per il tramite di una società a responsabilità limitata trasparente avrà il medesimo trattamento fiscale delle partecipazioni detenute direttamente. In altre parole, la norma non consente alle persone fisiche di fruire del regime di esenzione delle plusvalenze o di esclusione dei dividendi previsto per i soggetti IRES, per il solo fatto di possedere partecipazioni, non direttamente, ma attraverso un’altra società a responsabilità limitata in regime di trasparenza.
 
Ai sensi del comma 17, dette modifiche normative trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.
 
Quindi, con riferimento sia all’esercizio dell’opzione sia al trattamento fiscale delle distribuzioni di utili e della plusvalenze, dette modifiche trovano applicazione in relazione al periodo d’imposta non ancora chiuso al 3 luglio 2006. Ne consegue che per il medesimo periodo di imposta le società interessate possono esercitare l’opzione per il regime di trasparenza anche se ne erano escluse sulla base della previgente formulazione della norma. Allo stesso modo, l’opzione già esercitata da soggetti che abbiano acquisito partecipazioni che si qualificano per la p.ex. prima dell’entrata in vigore della norma non perde efficacia.
 
Infine, gli utili e le plusvalenze relative al periodo di imposta nel quale si applica la disposizione sono assoggettate alle nuove regole di tassazione, ancorché rispettivamente percepiti o realizzate prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima.

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