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Modifiche alla disciplina degli atti tributari e delle comunicazioni degli atti processuali

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI TRIBUTARI NONCHÉ ALLA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI PROCESSUALI (ART. 37, COMMA 27 E 28)

L’articolo 37, comma 27 del decreto ha apportato le seguenti modifiche all’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973.
 
Al primo comma è stata inserita, dopo la lettera b), la lettera b-bis), che così dispone: “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
 
Precedentemente alla modifica apportata dal decreto, l’agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell’atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c.
 
Con la modifica in commento, invece, l’agente notificatore – qualora la notifica venga effettuata a persona diversa dal destinatario dell’atto o dell’avviso – “consegna o deposita” al consegnatario, che sottoscrive una ricevuta, la copia del notificando atto in una busta sigillata, sulla quale non deve essere apposta alcuna indicazione o segno dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto stesso.
 
Successivamente, l’agente notificatore dà notizia al destinatario dell’atto, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso.
 
Al primo comma, lettera e), del predetto articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, dopo le parole “…l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile”, sono state aggiunte le seguenti: “, in busta chiusa e sigillata,”.
 
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario dell’atto la notifica va effettuata, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 140 del c.p.c. e dell’articolo 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600 del 1973.
 
Nelle predette ipotesi, a seguito della modifica in esame, l’avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare deve essere inserito in una busta chiusa e sigillata.
 
Appare evidente, quindi, la volontà del legislatore di tutelare il diritto alla privacy del destinatario dell’atto che non riceva in mani proprie l’atto notificato.
 
Si può dedurre, sulla scorta di un’interpretazione sistematica con la precedente lettera b-bis) dell’articolo 60 in parola, che anche in questa ipotesi sulla busta chiusa e sigillata non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
 
Sempre al primo comma del predetto articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, dopo la lettera e), è stata, inoltre, inserita la lettera e-bis), che così dispone: “è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
 
La disposizione in esame attribuisce al contribuente la facoltà di comunicare al competente Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate l’indirizzo estero dove intende ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano.
 
La possibilità di avvalersi di siffatta facoltà presuppone che il contribuente:
 
non abbia la residenza in Italia;

non vi abbia eletto domicilio ai sensi della lettera d) dell’articolo 60, primo comma, del DPR n. 600 del 1973;

 
non vi abbia costituito un rappresentante legittimato a ricevere, in sua vece, la notifica degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano.
 
La comunicazione all’Ufficio locale dell’indirizzo estero va effettuata con le stesse modalità di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973.
 
Qualora il contribuente intenda avvalersi della predetta facoltà, la notificazione degli atti tributari verrà effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero così comunicato.
 
Tale modalità di notificazione degli atti ovviamente non esclude la notificazione in mani proprie al destinatario.
 
Posto che la comunicazione in parola costituisce per il contribuente una facoltà, nel caso in cui questi non intenda avvalersene l’Ufficio locale notificherà gli atti secondo le ordinarie procedure previste dalle vigenti disposizioni normative, attenendosi alle istruzioni a suo tempo impartite con circolare n. 16/E del 27 gennaio 2000.
 
Il secondo comma dell’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 è sostituito dal seguente: “L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) e alla lettera e-bis) del comma precedente”.
 
La disposizione in commento prevede che l’elezione di domicilio, non risultante dalla dichiarazione annuale, abbia effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, lettere d) ed e-bis) da parte dell’ufficio finanziario territorialmente competente. Precedentemente, invece, tale lasso temporale era di sessanta giorni.
 
Al terzo comma dell’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, dopo le parole “…ai fini delle notificazioni,” sono state aggiunte le seguenti: “dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
 
L’elemento innovativo del comma in commento riguarda la riduzione dei termini – che passano da sessanta a trenta giorni – di efficacia delle variazioni e/o modificazioni dell’indirizzo, non risultanti dalla dichiarazione annuale.
 
E’ stato recepito, in tal modo, il principio enunciato dalla sentenza del 10 dicembre 2003, n. 360, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, “…nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.”
 
All’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973 è stato aggiunto, in fine, un nuovo comma, il quarto, che così dispone: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
 
Con questa nuova disposizione il legislatore ha inteso recepire un principio giuridico già ampiamente affermato dalla Corte costituzionale.
 
Infatti, con sentenze del 26 novembre 2002, n. 477 e del 23 gennaio 2004, n. 28, la Corte, nel fornire una interpretazione sistematica delle norme sostanziali e processuali in materia di notificazioni, ha precisato che il procedimento notificatorio si perfeziona in tempi diversi.
 
In particolare, nei confronti del notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo o servizio postale), mentre, nei confronti del destinatario, nel momento in cui l’atto è dallo stesso ricevuto o è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
 
L’articolo 37, comma 28 del decreto ha apportato le seguenti modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.
 
Al comma 1, dopo le parole “con avviso di ricevimento”, sono state inserite le seguenti: “, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.”; al comma 3, dopo le parole “con avviso di ricevimento”, sono state inserite le seguenti: “, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto,”.
 
Anche in questo caso, così come già evidenziato per le analoghe modifiche apportate all’articolo 60 del DPR n. 600 del 1973, il legislatore ha inteso adeguare la disciplina dettata in materia di comunicazioni e di notificazioni degli atti processuali alle disposizioni riguardanti la protezione e la riservatezza dei dati personali.
 
Ne consegue, quindi, che le comunicazioni e le notificazioni effettuate per il tramite del servizio postale non devono riportare sul plico né segni né indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso o dell’atto.

 

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