Quest’ultimo, in particolare, stabilisce il principio per cui nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR, se in esse classificabili, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da atti, fatti ed attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penali. I redditi, classificati nelle specifiche categorie, vengono determinati alla luce delle regole generali dettate, per ciascuna di esse, dallo stesso Testo unico.
Interpretando autenticamente il testo della disposizione riportata, il comma 34 bis dell’articolo 36 stabilisce che qualora i proventi illeciti non siano classificabili nelle altre categorie di cui all’articolo 6, comma 1, sopra richiamato, i medesimi vengono inquadrati, anche ai fini della loro determinazione, nella categorie dei redditi diversi di cui agli articoli 67 e seguenti del TUIR.