Proposte Immobiliari Offerta Lavoro Glossario Archivio Articoli Scadenze Contatti

Notifica cartelle di paga,mento e tassazione indennità di fine rapporto

I commi 40 e 41 dell’art. 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 hanno modificato i termini previsti per l’iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 917 del 1986.

 
In particolare, sono aumentati a quattro gli anni, successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, entro cui devono essere notificate le cartelle di pagamento per le somme dovute in relazione ai redditi suddetti.
 
Prima dell’introduzione delle disposizioni in commento, l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o il rimborso di quelle pagate in eccedenza doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello 770.
 
Con la modifica apportata, la notifica delle cartelle di pagamento relative a quanto dovuto ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
 
In sostanza, la norma tiene conto della complessità nella determinazione dell’imposta dovuta, per la quale l’Amministrazione finanziaria necessita di informazioni precise derivanti dai modelli dei sostituti d’imposta, e mira ad evitare i disagi che potrebbero derivare ai contribuenti in conseguenza di eventuali erronee iscrizioni a ruolo
 
Il comma 42 dell’art. 37, coerentemente con le modifiche apportate dai commi 40 e 41, ha modificato l’art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, relativo al termine per l’iscrizione a ruolo conseguente ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell’IVA, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
modello 770
Il comma 43 del medesimo articolo stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo ed alla comunicazione al contribuente (di cui all’art. 1, comma 412 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), né all’effettuazione di rimborsi, se, per le indennità di fine rapporto nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’art. 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 20 del medesimo decreto, corrisposte negli anni 2003, 2004 e 2005, l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

Glossario