Notifica delle cartelle di pagamento conseguenti ai condoni

Il comma 44 dell’art. 37 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 reca disposizioni in materia di notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi di una delle modalità di definizione previste dalla Legge n. 289/2002.
La disposizione in parola, colmando un vuoto normativo, individua il termine del 31.12.2008 per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti di quei contribuenti che, essendosi avvalsi degli istituti definitori previsti dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16, non hanno effettuato in tutto o in parte i pagamenti rateali alle previste scadenze.
Ai sensi dell’art. 9 bis della legge n. 289/2002 i contribuenti potevano altresì definire i ritardati od omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate.
Ove i versamenti relativi a siffatto condono non abbiano condotto alla integrale definizione dei debiti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, il legislatore ha individuato lo stesso termine del 31.12.2008 per la notifica delle cartelle di pagamento dei debiti d’imposta che non hanno formato oggetto di definizione.
La disposizione in esame si è posta, pertanto, la precipua duplice finalità di garantire al contribuente la conoscenza della effettiva pretesa tributaria e, nel contempo, di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari a fronte della verifica dell’idoneità del ricorso al condono a definire i debiti originari.